Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21302 del 09/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21302 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ABBRUZZESE ANNA N. IL 10/10/1972
avverso la sentenza n. 7737/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 30/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
Data Udienza: 09/05/2016
Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
di Bologna ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla
pena di giustizia Anna Abbruzzese, avendolo ritenuta responsabile del reato di
cui all’art. 496 cod. pen.
Nell’interesse dell’imputata è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta
sussistenza della recidiva.
valorizzazione, da parte della Corte territoriale, delle numerose condanne in
precedenza riportate dall’imputata e della loro inidoneità ad esercitare un effetto
deterrente, ossia, in altre parole, nel rilievo che il delitto per il quale si procede
costituisce espressine dell’aumentata capacità a delinquere della ricorrente.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,
ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma
in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende. Ilirra-T6 di diffusione del presente provvedimento, si omettano le
C
generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 del d. I s. n. 196 de l
2 003.CCosì deciso in Roma, in data 9 maggio 2016
Il Componente estensore
I Presid nte
Il ricorso è inammissibile, giacché non si coglie alcuna illogicità nella