Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21302 del 03/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21302 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TROVATO GIOVANNI nato il 07/03/1960 a MESSINA

avverso l’ordinanza del 15/12/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 03/10/2017

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa
Marilia Di Nardo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso
questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

RITENUTO IN FATTO

di Firenze rigettava il reclamo proposto dal detenuto Trovato Giovanni
avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Firenze
il 27 settembre 2016, con il quale era stata negata, in relazione ai semestri
compresi fra il 4 dicembre 2012 e il 4 dicembre 2015, sia la liberazione
anticipata ordinaria, sia quella speciale, cioè una riduzione ulteriore della
pena ai sensi dell’art. 4 decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito
dalla legge 21 febbraio 2014 n. 10. Il Tribunale di sorveglianza osservava
che il beneficio speciale non poteva essere concesso perché il detenuto era
stato condannato per il reato di estorsione aggravata, ostativo ai sensi
dell’art.

4-bis ord. pen., sebbene fosse stata esclusa la circostanza

aggravante di cui all’art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Il beneficio
ordinario, poi, non poteva essere concesso perché il detenuto si era reso
responsabile di molteplici episodi di rilevanza disciplinare che non
consentivano di formulare un giudizio positivo di adesione al percorso
rieducativo, né dalle relazioni prodotte dai diversi istituti emergeva alcun
riferimento a malattie psichiatriche da cui l’interessato aveva dichiarato di
essere affetto e che potessero in qualche misura attenuare la sua
responsabilità.

2. Il difensore dell’interessato ha proposto ricorso per cassazione,
articolato in due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza e mancata
applicazione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla
legge 21 febbraio 2014 n. 10. Il Tribunale di sorveglianza ha errato nel
ritenere che il Trovato è stato condannato per reati ostativi. La Corte di
appello di Messina, in riforma della sentenza di condanna di primo grado,
ha escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 7 decreto-legge 13

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1. Con ordinanza del 15 dicembre 2016, il Tribunale di sorveglianza

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203.
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione per
contraddittorietà e manifesta illogicità. Il Tribunale

di sorveglianza ha

negato la liberazione anticipata ordinaria senza valutare adeguatamente i
comportamenti disciplinarmente sanzionati e senza considerare che essi
sono frutto del disagio psicologico del Trovato, che soffre di una marcata

psicofarmaci e ansiolitici, come da certificazione medica prodotta
all’udienza del 15 dicembre 2016.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono entrambi manifestamente infondati.
1.1. Con riferimento al primo motivo, deve rilevarsi che il reato di
estorsione aggravata, per il quale il Trovato è stato condannato, rientra fra
quelli contemplati nell’art.

4-bis ord. pen., ed è quindi ostativo alla

concessione della liberazione anticipata speciale, ai sensi dell’art. 4,
comma 1, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla legge
21 febbraio 2014 n. 10, indipendentemente dalla sussistenza
dell’aggravante di cui all’art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
1.2. Con riferimento al secondo motivo, deve rilevarsi che, secondo
la giurisprudenza di legittimità, la liberazione anticipata disciplinata
dall’art. 54 ord. pen., oltre che misura destinata a favorire un più efficace
reinserimento nella società del detenuto premiando la sua partecipazione
all’opera di rieducazione, è concepita come uno strumento idoneo a
mantenere la disciplina negli istituti penitenziari, con la conseguenza che
deve essere negata a chi è incorso in sanzioni disciplinari e può essere
concessa al condannato che ha mantenuto un comportamento rispettoso
nei confronti degli operatori penitenziari e regolari rapporti con gli altri
detenuti senza incorrere in ammonizioni o sanzioni disciplinari (Sez. 1, n.
2888 del 11/05/1995 – dep. 15/07/1995, Ianni, Rv. 202143).
Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha
espressamente motivato, in modo congruo e senza incorrere in manifesta
illogicità, la conferma del diniego del beneficio della liberazione anticipata
ordinaria, rendendo evidente di aver tratto dai precedenti disciplinari a

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sindrome epilettica tale da richiedere la costante somministrazione di

carico del Trovato la valutazione negativa in ordine alla mancanza di
partecipazione all’opera di rieducazione.
La decisione, quindi, risulta aderente al dato normativo e ai principi
fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, mentre le censure del
ricorrente reclamano una rivalutazione in fatto – preclusa in questa sede di elementi già oggetto di considerazione da parte del giudice del merito.

applicazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende, non essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto
affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 – la sussistenza della ipotesi della
colpa nella proposizione dell’impugnazione.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
2000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 3 ottobre 2017.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in

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