Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21300 del 09/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21300 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASCONE ALFONSO N. IL 27/01/1980
avverso la sentenza n. 5649/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 05/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 09/05/2016

Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Bologna ha confermato
la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia Alfonso
Cascone, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 455 cod. pen., in
relazione all’episodio del 10/10/2007.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si lamentano l’errata qualificazione del reato, dal momento che la spendita della
banconota falsa era rimasta a livello di tentativo, con conseguente applicabilità

Il ricorso è inammissibile, giacché l’art. 455 cod. pen. punisce anche la mera
detenzione di monete contraffatte al fine di metterle in circolazione.
Ne discende anche l’inapplicabilità dell’art. 131-bis, cod. pen., giacché, a parte
l’assoluta genericità della richiesta, del tutto inidonea a superare il vaglio di
ammissibilità, sono certamente superati i limiti di pena, previsti dal legislatore
per accedere a tale causa di non punibilità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, in data 9 maggio 2016
Il Com onente estensore

Il Pre ente

della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, cod. pen.

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