Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2130 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2130 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) NOGA JUAN N. IL 24/03/1985
avverso la sentenza n. 614/2012 TRIBUNALE di TORINO, del
09/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 16/11/2012

1. Con sentenza del 92.2012 il Tribunale di Torino, in composizione monocratica,
applicava a Noga Juan, ritenuta la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata
ex art.444 c.p.p. di mesi 10 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di cui
all’art.73 DPR 309/90, riconosciuta la circostanza attenuante speciale di cui al comma
V con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva.
Propone ricorso per cassazione Noga Juan, denunciando la manifesta illogicità e
carenza della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p.,
alla qualificazione giuridica ed alla congruità della pena.
2. Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1. L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in
virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla
comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte sua il
giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e
la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in
modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p.
Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art.444
cpp, l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della
fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
Quanto alla motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p. questa
Corte ha costantemente affermato che occorre una specifica indicazione “soltanto
nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circo
la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente
in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione anche implicita che é
stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento ex art.129 c.p.p.” (ex multis sez.un.27.3.1992- Di
Benedetto; sez.un.27.9.1995 n.113-Serafino).
Il Tribunale ha effettuato la necessaria verifica, evidenziando che non ricorrevano i
presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art.129 c.p.p., tenuto
conto di quanto emergeva dal verbale di arresto in flagranza, dalle dichiarazioni
dell’acquirente e dalla confessione del prevenuto.
In ordine alla lamentata omessa motivazione sulla congruità della pena, secondo la
giurisprudenza di questa Corte “In mancanza di elementi macroscopicamente
rivelatori di incongruità, per eccesso o per difetto, il giudizio in ordine alla ritenuta
congruità della pena patteggiata nei limiti di cui all’art.27 comma terzo Costituzione
può dirsi adeguatamente motivato, quando il giudice si limiti ad esplicitare la propria
valutazione in tal senso, allorché risulti dal contesto dell’intera decisione che, nella
valutazione complessiva, egli ha tenuto presenti quegli elementi che possono assumere

1

OSSERVA

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.500,00.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2012
Il Consigli
est.

rilevanza determinante, come le circostanze del reato e la condizione personale
dell’imputato” (cfr.Cass.sez.6, ord, n.549 dell ‘112.1994).
Infine, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione
del fatto contenuta in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia
ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui
reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione
presenti margini di opinabilità “(ex plurimis Cass.pen. sez.4 n.10692 dell’11.3.2010:
sez.6 n.45688 del 20.11.2008; sez.3 n.44278 del 23.10.2007).
Il Tribunale ha effettuato la necessaria verifica ritenendo corretta la qualificazione
giuridica e congrua la pena concordata tra le parti.
2.2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in curo 1.500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.

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