Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 213 del 30/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 213 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE ANGELIS ROBERTO N. IL 04/02/1956
avverso la sentenza n. 3649/2011 TRIBUNALE di GENOVA, del
01/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

4

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto e in diritto

Con sentenza resa il giorno 1.12.2011, ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. il
giudice monocratico del Tribunale di Genova, applicava a DE ANGELIS Roberto ,
imputato del reato di detenzione di arma comune da sparo, rinvenuta presso la
sua abitazione, la pena concordata tra le parti di mesi quattro di reclusione ed euro

Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato pel
tramite del difensore, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione; in
particolare viene lamentato che non sia stato valorizzato un documento che
attestava l’intervenuta denuncia di acquisto dell’arma in questione.

Il ricorso è manifestamente infondato.
Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un
meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si
accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza
di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo aver accertato che
non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art.
129 c.p.p. Ne consegue che – una volta ottenuta l’applicazione di una determinata
pena art. 444 c.p.p., – l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o
soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti dal patteggiamento.
Tanto premesso, il Collegio osserva che i motivi di ricorso appaiono privi di
specificità e comunque manifestamente infondati, atteso che il giudice,
nell’applicare la pena concordata, si è da un lato, adeguato a quanto contenuto
nello accordo intervenuto fra le parti e dall’altro, ha specificatamente escluso

la

sussistenza dei presupposti di cui all’art.129 c.p.p, non valorizzando il dato
documentale opposto dalla difesa e non ritenuto di rilievo dalla difesa stessa, che
consigliò all’interessato di accedere al rito pattizio. Tale motivazione, avuto
riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su
richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale
genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (si vedano tra
le altre, Cass. SS.UU. 27 marzo 1992, Di Benedetto; SS.UU. 27 settembre 1995,
Serafino; SS.UU. 25 novembre 1998, Messina).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di

300,00 di multa.

inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro
millecinquecento, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 30 Settembre 2013.

processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento in favore della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA