Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 213 del 02/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 213 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
• STOIAN Cristian nato in Romania il 20/03/1972
avverso l’ordinanza in data 13/08/2015 della Corte di Appello di Brescia
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Mario Pinelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 13/08/2015 la Corte di Appello di Brescia rigettava l’istanza
di restituzione nel termine proposta nell’interesse di Cristian Stoian ai sensi
dell’art. 175 cod. proc. pen. ai fini della proposizione dell’appello avverso la
sentenza del Tribunale di Bergamo del 23/07/2014.
2. Ha proposto ricorso per cassazione lo Stoian di persona sulla base dei motivi
contenuti nei due atti datati 22/08/2016, lamentando la notifica del decreto di
citazione a giudizio mentre era detenuto per altra causa, nell’impossibilità quindi
di conoscere la data dell’udienza fissata per il processo, nonché l’inerzia del
tribunale di Brescia che, a differenza di altri uffici giudiziari, non aveva
provveduto ad effettuare le opportune ricerche e a notificare l’atto presso il luogo
di detenzione.

Data Udienza: 02/12/2016

3. Il ricorso è inammissibile perchè si risolve nella reiterazione dei motivi
proposti nell’istanza di restituzione nel termine e motivatamente disattesi dal
giudice di merito.
La corte territoriale ha infatti evidenziato sulla base di argomentazioni coerenti
con il dato normativo e con le acquisizioni in atti che lo Stoian era con certezza a
conoscenza del processo a suo carico essendo stato arrestato per detta causa ed
avendo espressamente dichiarato all’atto di scarcerazione il domicilio per le

eseguisse alcuna delle prescritte comunicazioni, della cui necessità era stato reso
edotto. Poiché la successiva carcerazione non era nota al giudice procedente nulla risultando dagli atti – le notifiche nel prosieguo furono effettuate presso il
domicilio dichiarato e, verificata l’irreperibilità dell’imputato, perfezionate a mani
del difensore già nominato di ufficio ai fini dell’udienza di convalida, ai sensi
dell’art. 161 cod. proc. pen.
Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che sussiste una colpevole
mancata conoscenza del processo, quando la persona sottoposta alle indagini o
imputata, che abbia eletto domicilio e sia stata ritualmente avvisata dell’obbligo
di comunicare ogni mutamento di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 161, secondo
comma, cod. proc. pen., abbia omesso di comunicare all’autorità procedente il
proprio sopravvenuto stato di detenzione per altra causa, con la conseguente
notificazione degli atti processuali al difensore d’ufficio ai sensi del quarto comma
del predetto art. 161 (Cass. sez. 2, sent. n.21069 del 15/04/2016 – dep.
20/05/2016 – Rv. 266798). La citazione a giudizio è stata quindi eseguita nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 420 bis cod. proc. pen, escludendosi cause di
forza maggiore in relazione alla conoscenza del processo, svoltosi nell’assenza
legittimamente dichiarata dell’imputato.
5. Alla dichiarazione d’inammissibilità, segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al
versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di C 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento euro a favore della
Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma il giorno 2 dicembre 2016
Il Consigliere estensore
Dott. Luigi Agostinacchio

Il Presidente
Dott. Matilde Cammino

successive notifiche; luogo dove non è stato in seguito reperito, senza che egli

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA