Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21298 del 08/02/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21298 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro

nei confronti di Raso Cristina, nata a Lamezia Terme il 30/06/1983

avverso l’ordinanza del 14/04/2016 del Tribunale di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio il
provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 aprile 2016 il Tribunale di Catanzaro, costituito ai
sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., decidendo sulla richiesta di riesame avanzata
da Raso Cristina avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice
per le indagini preliminari dello stesso Tribunale il 7 marzo 2016 ai sensi degli

Data Udienza: 08/02/2017

artt. 321 cod. proc. pen. e 12-sexies legge n. 356 del 1992, ha annullato il
decreto relativamente ai punti 45) e 50) del dispositivo, ordinando la restituzione
dei relativi beni all’avente diritto.
Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che:
– il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto, con decreto del 7
marzo 2016, il sequestro preventivo dei beni immobili, mobili registrati, mobili,
attività economiche e rapporti bancari intestati ai componenti del nucleo
familiare di Iannazzo Emanuele, imputato del reato di cui all’art. 416-bis cod.

medesimo e comunque a lui riconducibili, e reputando la sussistenza della
sproporzione tra redditi dichiarati e beni posseduti e della illecita provenienza del
denaro rinvenuto o utilizzato per l’acquisto dei beni;
– Raso Cristina, coniuge di Iannazzo, aveva chiesto, quale terza interessata,
l’annullamento del provvedimento di sequestro con riguardo ai terreni siti nel
comune di Conflenti (punto 45 del dispositivo del detto provvedimento) e
all’autovettura Nissan Micra (punto 50 dello stesso dispositivo);
– quanto al terreno, acquistato per il prezzo di euro 2.800,00 il 26 febbraio
2008, la Raso poteva disporre della somma necessaria per il pagamento del
prezzo di acquisto e delle spese notarili, di registrazione e di trascrizione, attese
le somme percepite, rappresentate nello stesso decreto di sequestro, di euro
7.314,00 nel 2004 e di euro 4.372,00 nel 2006;
– quanto all’autovettura, immatricolata nel 2003 e acquistata il 5 ottobre
2014 per euro 900,00, i redditi percepiti dalla predetta, in detto anno e negli
anni precedenti e successivi, erano stati molto superiori al valore
dell’autovettura, e, pertanto sufficienti, a giustificarne l’acquisto.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, che ne chiede l’annullamento
con riguardo alla disposta revoca del sequestro dei quattro terreni ubicati in
Conflenti, indicati al numero 45) del dispositivo del decreto di sequestro, sulla
base di unico motivo, con il quale denuncia manifesta illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente, che premette la descrizione dei capi di imputazione
relativi ai delitti ascritti a Iannazzo Emanuele e dei contenuti della ordinanza
impugnata, il riferimento nel rogito del 2008 relativo all’acquisto dei terreni al
pagamento in contanti, avvenuto nel gennaio 2006, è stato pacificamente
finalizzato, per dato notorio, alla elusione degli obblighi, imposti dal d.l. n. 223
del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006, di dare analitica dimostrazione
del pagamento dei beni.

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pen., ritenendo che detti beni fossero nella disponibilità, diretta o indiretta, del

Raso Cristina, in base alle verifiche svolte dalla Guardia di finanza accedendo
alla banca dati dell’Anagrafe tributaria, non ha mai presentato la dichiarazione
dei redditi e ha percepito redditi netti negli anni 2004 e 2006, secondo le
risultanze dei modelli 770 presentati dal datore di lavoro, pari a euro 5.868,00 e
a euro 3.367,00 rispettivamente.
Il Tribunale, conteggiando unicamente dette modeste entrate, peraltro
relative ad annualità antecedenti la data dell’acquisto dell’immobile, non ha
tenuto conto delle fisiologiche uscite afferenti al costo della vita,

Né poteva rilevare la situazione reddituale dell’intero nucleo familiare, avuto
riguardo alle pure emerse rilevanti sperequazioni economiche nei detti anni e in
quelli antecedenti come da prospetto inserito nel contesto del ricorso.

3.

Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta,

chiedendo l’annullamento dell’ordinanza e rilevando che la denunciata omessa
valutazione circa la sufficienza delle entrate reddituali a coprire in tutto o in parte
le spese correnti per le esigenze di vita ha riguardato un punto decisivo per
l’accertamento del fatto, traducendosi in violazione di legge per mancanza di
motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Si premette in diritto che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza
emessa in sede di riesame del provvedimento di sequestro preventivo è
proponibile solo per violazione di legge a norma dell’art. 325, comma 1, cod.
proc. pen.
Nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 Cost. e
606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., rientrano anche la mancanza
assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in
quanto correlate alla inosservanza di precise norme processuali (tra le altre, Sez.
U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 5, n. 43068 del
13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.
254893), mentre non vi rientrano la mancanza o la manifesta illogicità della
motivazione, suscettibili di denuncia nel giudizio di legittimità soltanto attraverso
lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606, comma 1, lett.

e)

cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc.

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necessariamente sostenute.

Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana e altro, Rv.
236255; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).

3. L’esame dell’unico motivo del ricorso deve, quindi, procedere avendo
riguardo all’indicato ambito del controllo riservato a questa Corte e agli elementi
-come sintetizzati nella parte espositiva- ritenuti nell’ordinanza impugnata tali da
giustificare l’annullamento parziale del decreto genetico e ai rilievi -pure già
sintetizzati- espressi dal Procuratore ricorrente a fondamento delle sue richieste

dispositivo dello stesso decreto, e segnatamente alla «compatibilità dell’acquisto
dei terreni in esame con le disponibilità economiche, di provenienza lecita, di cui
Raso Cristina poteva disporre».
3.1. Il Tribunale, nell’affrontare il tema specifico oggetto di censura da parte
della Raso, terza interessata quale coniuge di Iannazzo Emanuele, nei confronti
del quale -imputato del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.- era stato disposto il
sequestro preventivo di beni, intestati a lui stesso e ai componenti del nucleo
familiare, e ritenuti a lui comunque riconducibili, ha ritenuto, per quanto qui
interessa (non essendo stato devoluto il punto relativo al disposto annullamento
del sequestro relativamente all’autovettura), che la ridetta Raso aveva, all’atto
dell’acquisto dei terreni avvenuto con atto notarne del 26 febbraio 2008, la
disponibilità di denaro sufficiente per far fronte al pagamento del prezzo
convenuto e delle correlate spese di trasferimento, attesa l’accertata percezione
da parte sua di somme di denaro negli anni 2004 e 2006, superiori la prima
(euro 7.314,00) e la seconda (euro 4.372,00) al prezzo convenuto fra le parti
(euro 2.200,00).
3.2. La motivazione, svolta sulla base delle emergenze del richiamato
decreto di sequestro in un contesto fattuale non pretermesso né illogicamente
valutato, e in espressa coerenza con i non contestati dati reddituali relativi al
periodo in esame, non rientra nel parametro dell’assoluta mancanza o
dell’apparenza che solo giustificherebbe la violazione di legge, riconducendosi,
pertanto, le osservazioni e le deduzioni del ricorrente, riferite alla contestata
possibilità finanziaria della Raso e neppure formalmente evocative di violazione
di legge e di motivazione apparente, a doglianze attinenti alla logicità della
motivazione e al merito delle valutazioni -cui sono contrapposti diversi percorsi
interpretativi e alternativi apprezzamenti, fondati su affermate incongruenze
valutative dei tempi e delle modalità di pagamento del prezzo, ovvero delle
spese correnti per esigenze di vita- non consentite per legge nei confronti del
decreto in esame.

4

conclusive relative ai terreni ubicati in Conflenti, descritti al numero 45) del

4. Alla inammissibilità del ricorso, che si dichiara, non segue alcuna
pronuncia ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., trattandosi di ricorso proposto
dalla parte pubblica.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 08/02/2017

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