Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21294 del 14/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21294 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
BOBOLA FES ALIAS… nato il 07/04/1994
KAZDAOUI OMAR nato il 29/04/1988
INIJEH HAMZA ALIAS… nato il 05/05/1992
KHEDHRI TAREK ALIAS… nato il 16/09/1986

avverso la sentenza del 25/05/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO
MAURO IACOVIELLO
gh—e ha conclu

Il Procuratore Generale conclude per l’inammissibilita’ dei ricorsi.
Udito il difensore
L’avvocato DE ME0 MATTEO conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso e
l’annullamento della sentenza.
L’avvocato CASTRONUOVO VITO insiste nei motivi del ricorso e ne chiede
l’accoglimento.
L’avvocato ZANIOLO DENNIS conclude chiedendo l’annullamento della sentenza.

Data Udienza: 14/12/2017

IN FATTO E IN DIRITTO
1. La Corte di Assise di Vicenza, con sentenza del 15 aprile 2015, ha affermato la penale
responsabilità di Khedhri Tarek, Injeh Hamza, Kasdaoui Omar e Bobala Fes – cittadini
tunisini – per il concorso nel!’ omicidio volontario (e reati correlati) commesso in Vicenza
in data 8 settembre 2012 – intorno alle 22.30 – in danno di Ghrissi Rafik, con uso di armi
bianche.

zona addominale. Il fatto è indicato come commesso nel contesto di una contesa tra
gruppi per il controllo dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.
Le pene sono state così quantificate : anni sedid e mesi otto di reclusione per Khedhri
Tarek, anni venti di reclusione per Injeh Hamza, anni quindici e mesi sei di reclusione per
Kasdaoui Omar ed anni diciotto e mesi sei di reclusione per Bobala Fes.
1.1 Quanto ai profili ricostruttivi, la Corte di primo grado ripercorre l’intero sviluppo delle
attività di indagine.
In sintesi, la ricostruzione si fonda su :
A) apporti dichiarativi provenienti da soggetti aventi posizione diversa da quella del
testimone puro, in quanto coinvolti – a diverso titolo – nella dinamica di realizzazione dei
fatti. Si tratta di Ghrissi Abdelkader , Garbi Aymen , Ben Ahmed Tarek

(appartenenti al

gruppo della vittima), nonchè Bousseta Chawki e Ben Fredy Mohamed ;
B) apportì dichiarativi di natura testimoniale in senso stretto ;
C) prova generica ;
D) esiti di captazioni.
1.2 L’omicidio di Ghrissi Rafik sarebbe stato preceduto da un episodio ‘scatenante’,
avvenuto il giorno precedente, quando Ghrissi Abdelkader, Garbi Aymen e Ben Ahmed
Tarek avrebbero aggredito Injeh Hamza causandogli lesioni al volto.
Da qui la reazione del gruppo, capeggiato da Bobala Fes, che si è materializzata
nell’aggressione ai danni di Ghrissi Rafik, fratello di Ghrissi Abdelkader.
Nessuno degli imputati ha negato di trovarsi, quella sera, sul luogo teatro dei fatti.
La Corte di primo grado ritiene che il ferimento mortale del Ghrissi Rafik sia avvenuto nel
corso di una azione collettiva, nell’ambito della quale i soggetti qui ricorrenti (4 dei 6
ritenuti autori) hanno consapevolmente aderito alla volontà alternativa di ledere
gravemente o uccidere la vittima.
Ciò perchè alcune fonti dichiarative hanno consentito di accertare che la genesi del fatto
risiedeva nella comune volontà dei sei aggressori di dare una ‘risposta’ a ciò che era
accaduto il giorno prima. Questo il motivo per cui i sei si portarono in località Campo
Marzo con intenti aggressivi e di vendetta. Alcuni di loro erano armati di coltello, armi
utilizzate durante l’aggressione. Tale circostanza, narrata dai dichiaranti appartenenti al
2

L’azione viene descritta nella imputazione come azione collettiva tesa a percuotere e
tít,
colpire con violenza la vittima che deceva in conseguenza di lesioni da arma bianca in

gruppo dell’offeso, è stata ammessa da Injeh Hamza e risulta confermata dai contenuti di
alcune captazioni. La identificazione degli agenti deriva dalle deposizioni degli
appartenenti al gruppo dell’aggredito e dalle stesse parziali ammissioni, come si è detto.
Inoltre, dalla consulenza autoptica si ottiene conferma dell’azione congiunta di più
persone, data la tipologìa e la sede delle lesioni riscontrate.
Per tali ragioni la Corte di primo grado ritiene provata la compartecipazione criminosa,
trattandosi di azione collettiva, al di là della rilevanza dei singoli segmenti di condotta,
che comunque descrive, attribuiti a ciascun coautore. Non rileva, pertanto, che il colpo

non qui considerati) hanno cooperato attivamente.
Vengono a tutti concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante
ex art. 112 cod.pen., con le quantificazioni ricordate in premessa.
2. La Corte di Assise d’Appello di Venezia, con sentenza resa in data 25 maggio 2016 ha
confermato le statuizioni in punto di responsabilità, rideterminando il solo trattamento
sanzionatorio : anni quattordici e mesi tre di reclusione per Khedhri Tarek, anni quindici e
mesi cinque di reclusione per Injeh Hamza, anni quattordici e mesi uno di reclusione per
Kasdaoui Omar ed anni quindici e mesi uno di reclusione per Bobala Fes.
2.1 Nel valutare le doglianze (da pag. 22 a pag.33) la Corte di merito ribadisce la piena
attendibilità dei dichiaranti appartenenti al gruppo antagonista e la sostanziale unicità
della versione resa. Costoro hanno assistito all’aggressione, diretta anche contro il Ghrissi
Abdelkader, e hanno fornito descrizioni sovrapponibili. Rispetto a dette deposizioni, già
autosufficienti, sono stati acquisiti riscontri ulteriori (parziali ammissioni rese da Khediri
Tarek e Injeh Hamza, il fatto accaduto il giorno precedente, le captazioni). Viene ribadita,
in fatto e in diritto, la tesi dell’azione collettiva con apporti causali consapevoli e
convergenti in direzione della persona presa di mira, con dolo eventuale o alternativo.
La predisposizione delle armi bianche, realizzata da Bobala Fes, è dato estremamente
indicativo delle finalità perseguite e accettate dal gruppo, posto che pacificamente anche
i soggetti non armati erano a conoscenza di tale circostanza di fatto.
Dunque non si versa in ipotesi di applicabilità del concorso anomalo di cui all’art. 116
cod.pen. . Si ribadisce, pertanto, che il colpo all’addome che ha determinato l’evento
letale è stato inferto da Hamza ma ciò non comporta modifica alcuna sulla posizione dei
correi, data la volontà comune di offesa.

3. Avverso detta sentenza sono stati proposti i seguenti ricorsi:
3.1 per Bobala Fes, si rimprovera alla Corte di Appello, deducendo vizio di motivazione l’omessa valutazione di allegazioni difensive. La Corte di secondo grado si sarebbe
limitata a richiamare la prima decisione senza esaminare in modo analitico i contenuti

3

mortale sia stato inflitto da Injeh Hamza posto che tutti e 4 gli attuali ricorrenti (più due

delle doglianze. Anche la richiesta di parziale rinnovazione istruttoria sarebbe stata
respinta in modo immotivato (visione delle intercettazioni video e audio realizzate presso
la Questura). Si riproducono i contrasti dichiarativi non esaminati dalla Corte di Assise
d’Appello. Si afferma che la Corte di secondo grado ha del tutto omesso di valutare i
contenuti dichiarativi resi da Injeh

Hamza in secondo grado tesi a scagionare il

ricorrente. Si ritiene erronea la motivazione in diritto circa l’esistenza di un concorso
pieno e non, al più, di concorso anomalo.
Le deduzioni difensive sono state supportate con memoria aggiuntiva.

psicologico, nonchè vizio di motivazione per essere la decisione motivata in larga misura
attraverso il recepimento di contenuti dichiarativi resi da soggetti in contrasto di interessi
con l’imputato. Non vi sarebbe alcuna prova del fatto che Hamza ebbe ad infliggere il
colpo mortale. In realtà lui si sarebbe recato sul posto senza alcun previo accordo con il
gruppo del Bobala e avrebbe solo preso le difese del cugino.
3.3 per Kasdaoui Omar, si deduce vizio di motivazione . Il ricorrente contesta la
ricostruzione del fatto sulla base delle deposizioni degli aggrediti e deduce travisamento
dei contenuti dichiarativi da costoro apportati.
3.4 per Khediri Tarek, si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ricorrenza
dell’elemento psicologico. Si reitera la doglianza formulata in secondo grado in
riferimento alla applicazione dell’art. 116 cod.pen. .

4. I ricorsi sono da dichiararsi inammissibili per le ragioni che seguono.
4.1 Quanto ai profili ricostruttivi, i ricorrenti ripropongono le medesime censure formulate
con i motivi di appello e finiscono, tutti, con il non confrontarsi con i contenuti della
decisione di secondo grado.
Tale modalità di formulazione del ricorso per cassazione è – di per sè – non consentita,
posto che la riproposizione pedissequa dei motivi di appello, prescindendo dai contenuti
della decisione di secondo grado, finisce con il ricadere nel vizio di genericità, oltre che
nella impropria richiesta, rivolta a questa Corte di legittimità, di rivalutazione di aspetti
puramente di merito (v. sul tema Sez. VI n. 8700 del 21.1.2013, rv 254584; Sez. IV n.
38202 del 7.7.2016, rv 267611).
La Corte di secondo grado ha infatti compitamente elaborato i temi di critica in quella
sede proposti, attraverso un dettagliato esame delle plurime e convergenti fonti di prova
a carico dei quattro ricorrenti.
Del resto nessuno dei quattro ha negato di essersi recato sul posto e le convergenti
dichiarazioni dei testi configurano l’azione come ‘spedizione puntiva’ per quanto accaduto
il giorno precedente, sicchè le pretese di estraneità alla contesa si scontrano con le
logiche argomentazioni contenute nelle due decisioni di merito.
4

3.2 per Injeh Hamza, si deduce vizio di motivazione sulla ricorrenza dell’elemento

4.2 Quanto ai profili in diritto (dolo di concorso, non applicabilità del concorso anomalo di
cui all’art. 116 cod.pen.) la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi più
volte ribaditi da questa Corte di legittimità in tema di azione collettiva.
In tale ambito, va ribadito che una volta riconosciuta, attraverso la disamina delle
caratteristiche dell’azione collettiva e la verifica probatoria della presenza attiva del
singolo, l’esistenza di una comune volontà di aggressione verso la vittima, è del tutto
indifferente l’aver partecipato ad un segmento dell’azione diverso da quello che ha
provocato l’esito letale, posto che la condotta attiva di ogni singolo partecipe contribuisce

la volontà comune di ottenere il risultato, ponendosi altresì come elemento idoneo ad
essere qualificato quale anello di una più ampia «causalità psichica» intesa come
reciproco condizionamento volitivo tra più agenti, uno soltanto dei quali ‘determina’ la
azione delittuosa tipica (sul tema della causalità psichica, sia pure in contesto relazionale
non di tipo associativo, di recente, le importanti affermazioni di principio contenute in
Sez. IV n. 12478 del 19.11.2015, rv 267812).
In altre parole, posto che l’attività esecutiva implica una adesione al progetto comune, è
evidente che il maggior numero dei soggetti attivamente coinvolti è di per sè fattore di
reciproco rafforzamento della volontà collettiva, in quanto rassicura gli agenti sulla
effettiva assunzione e ripartizione di rischio e sopportazione delle

conseguenze

dell’azione intrapresa, in ciò ponendosi come forma di rafforzamento anche soltanto
psichico (in ipotesi di sostanziale irrilevanza dell’apporto materiale), penalmente rilevante
ex art. 110 cod.pen. (per tutte, Sez. I 6.7.1987, ric. Mango).
Nel caso in esame, peraltro, l’esistenza del progetto di alta lesività verso le persone
aggredite (con quantomeno dolo eventuale in rapporto all’evento-morte) è resa evidente
dalla predisposizione di armi bianche, il che esclude in radice l’ipotesi di un accordo
finalizzato alle sole lesioni e non includente eventi più gravi.
Da ciò deriva l’evidente assenza di fondatezza di tutte le doglianze in diritto formulate dai
diversi ricorrenti.

Alla declaratoria dì inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.
la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la
condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende
che stimasi equo determinare in euro 2.000,00 ciascuno .

5

sul piano materiale alla riuscita dell’aggressione e al contempo rafforza nei co-esecutori

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa

delle ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2017

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