Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21294 del 09/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21294 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AICHOUCHE DAVID ALIAS… N. IL 18/12/1969
avverso la sentenza n. 1094/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
27/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 09/05/2016

Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Genova ha confermato
la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia
Aichouche David, alias Baadja Mansour, avendolo ritenuto responsabile dei reati
di cui agli artt. 110, 482, 477 cod. pen. (capo b) e 495 cod. pen. (capo c).
L’imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione, con il quale si
lamentano vizi motivazionali, per non avere la Corte territoriale esaminato le
censure prospettate con l’appello.

confrontano in alcun modo con l’apparato motivazionale della sentenza
impugnata, attraverso l’indicazione dei profili – decisivi in vista di un diverso
esito del procedimento – che sarebbero stati trascurati dalla Corte territoriale.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, in data 9 maggio 2016
Il Co onente estensore

Il Pre dnte

Il ricorso è inammissibile per l’assenza di specificità delle critiche che non si

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