Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21293 del 09/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21293 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARDINALE GIUSEPPE N. IL 06/06/1975
avverso la sentenza n. 2243/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
01/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 09/05/2016

Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Salerno ha confermato
la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia
Giuseppe Cardinale, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 476
e 482 cod. pen.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si lamentano vizi motivazionali, in relazione all’affermazione di responsabilità,
sorretta da un mero richiamo alle considerazioni svolte dal giudice di primo

ritenersi consumato in data 28/08/2006.
Il ricorso è inammissibile per l’assenza di specificità delle critiche che investono
l’affermazione di responsabilità, avendo la Corte territoriale chiarito che la
falsificazione del talloncino attestante l’avvenuta revisione del veicolo ceduto, per
il tramite della rivendita del Cardinale, ad un terzo, era attribuibile all’imputato
in ragione del suo evidente interesse ad incrementare il prezzo di vendita e la
sua provvigione.
Quanto alla prescrizione, del tutto generica è la deduzione che colloca la
consumazione del reato nel 28/08/2008, che esprime, alla stregua del capo di
imputazione, solo la data in cui sarebbe avvenuta la revisione del veicolo
falsamente attestata. Ne discende che, anche prescindendo dal periodo di
sospensione dal 10/10/2011 sino al 09/01/2012, il reato si è estinto per
prescrizione il 16/08/2014, ossia in epoca successiva alla data della sentenza di
secondo grado (01/07/2014). Al riguardo, è appena il caso di ricordare che
l’inammissibilità del ricorso, implicando il mancato perfezionamento del rapporto
processuale, cristallizza in via definitiva la sentenza impugnata, precludendo in
radice la possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione del reato per prescrizione
intervenuta successivamente alla pronuncia in grado di appello (Cfr., tra le altre,
Sez. U, n. 21 dell’11/11/1994, Cresci, Rv. 199903; Sez. 3, n. 18046 del
09/02/2011, Morra, Rv. 250328, in motivazione).
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della assa delle
Ammende. Così deciso in Roma, in data 9 maggio 2016

grado. In ogni caso, il ricorrente rileva l’intervenuta prescrizione del reato da

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