Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21290 del 09/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21290 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PATERNOSTRO SALVATORE N. IL 09/04/1985
avverso la sentenza n. 4920/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 13/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 09/05/2016

Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Palermo ha confermato
la decisione di primo grado, quanto all’affermazione di responsabilità di Salvatore
Paternostro, in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del
2011.
L’imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione, con il quale si
lamenta violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze di cui all’art.
62-bis cod. pen. e della determinazione della pena, alla stregua dei criteri di cui

Il ricorso è inammissibile per assenza di specificità, rispetto all’apparato
argomentativo della sentenza impugnata, che ha dato conto delle sue
determinazioni, alla luce dei gravi e numerosi precedenti penali dell’imputato e
della circostanza che la pena era stata determinata dal primo giudice in misura
prossima al minimo edittale.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, in data 9 maggio 2016
Il Componente estensore

Il P idente

all’art. 133 cod. pen.

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