Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21290 del 08/02/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21290 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino

nei confronti di
Stella Maurizio, nato a Valenza il 22/09/1969

avverso la sentenza del 01/04/2016 della Corte di appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Massimo
Galli, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;
udito il difensore di Stella Maurizio avv. Sergio Saraceno, che si è riportato alle
difese svolte.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 1 aprile 2016 la Corte di appello di Torino ha
confermato, a seguito di appello del Procuratore generale presso la stessa Corte,

Data Udienza: 08/02/2017

la sentenza in data 11 giugno 2014 del Giudice della udienza preliminare del
Tribunale di Alessandria, che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva assolto
Stella Maurizio per non avere commesso il fatto dai delitti di cui agli artt. 110,
624-bis, 625, primo comma, n. 2 cod. pen. (capi 1 e 2) e agli artt. 56, 624-bis,
625, primo comma, n. 2 cod. pen. (capo 3), commessi in Wattwil (Svizzera) tra il
3 e il 7 settembre 2009 in danno di Rusch Petra, Brauer Wolfgang e Frohlich
Alice.

sentenza di primo grado e ripresa nella sentenza di appello, nel settembre 2009
erano stati commessi da ignoti due furti consumati e un furto tentato
nell’immobile sito in Wattwill, Steiggasse 46, in danno di tre diverse persone, con
le stesse modalità, consistite nella rottura ed estrazione del cilindro della
serratura.
2.1. Una delle persone offese Frohlich Alice, presente all’interno
dell’abitazione il 7 settembre 2009, quando qualcuno aveva suonato alla porta,
che non aveva aperto, aveva dato una sommaria descrizione di due giovani
uomini che aveva sentito armeggiare sulla sua porta di ingresso e osservato dallo
spioncino mentre si allontanavano, accorgendosi solo dopo che i due avevano già
danneggiato il cilindro della porta. Le altre persone offese, Rush Petra e Brauer
Wolfgang, assenti da casa quando il furto era stato commesso, non avevano
potuto fornire elementi utili alle indagini.
La Polizia scientifica svizzera, intervenuta sul posto, aveva rilevato sulla
porta dell’appartamento dei coniugi Brauer l’impronta di un orecchio, prelevando
materiale organico, sottoposto poi ad analisi. Attraverso il risultato di detti
approfondimenti genetici, contenuto in una relazione della stessa Polizia, era
stato possibile individuare un profilo genetico misto di DNA completo maschile
(undici sistemi tipizzati), risultato corrispondente nella Banca dati generica della
Polizia a Stella Maurizio.
2.2. Il 12 novembre 2009 l’Autorità giudiziaria svizzera, relazionando sugli
atti di indagine, aveva chiesto di procedere nei confronti dell’indicato Stella, già
destinatario di divieto di ingresso sul territorio svizzero fino al 16 giugno 2026 e
ritenuto autore di numerosi reati con effrazione commessi negli anni 2004 e
2005; il 25 novembre 2009 l’Ufficio federale di giustizia di Berna aveva chiesto,
ai sensi della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del
20 aprile 1959, al Ministro della giustizia italiano di procedere in Italia nei
confronti del medesimo, e il primo aprile 2010 il Ministro aveva avanzato
richiesta di procedimento penale alla Procura di Alessandria ai sensi dell’art. 9
cod. pen.

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2. Secondo la ricostruzione della vicenda processuale, sintetizzata nella

2.3. A seguito di richiesta di rinvio a giudizio in data 4 aprile 2012, il Giudice
dell’udienza preliminare, all’esito della relativa udienza, aveva emesso in data 24
gennaio 2013 sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell’art. 425 cod. proc.
pen., nei confronti dell’imputato per non avere commesso il fatto, rilevando come
il compendio probatorio offerto in valutazione dal Pubblico Ministero fosse
insufficiente a giustificare il richiesto rinvio a giudizio dello Stella, non essendo
univocamente indicativo del suo coinvolgimento nei reati contestati, e fosse
insanabile nell’eventuale dibattimento.

annullata da questa Corte – quinta sezione penale, con sentenza del 24
settembre 2013, con rinvio per nuovo esame al Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Alessandria, rilevandosi in motivazione che,
impregiudicata qualunque valutazione del materiale probatorio acquisito, era
carente in sentenza il profilo riguardante la mancata dimostrazione della ritenuta
inutilità della celebrazione del dibattimento.
2.4. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Alessandria, fissata
nuova udienza preliminare e procedendo secondo il rito abbreviato, richiesto dal
difensore, munito di procura speciale, aveva assolto l’imputato per non avere
commesso il fatto, ritenendo che la descrizione fisica dei ladri fatta da Frohlich
Alice e la individuazione del DNA fossero elementi probatoriamente insufficienti a
dimostrare l’accusa, avuto riguardo alla macroscopica differenza di età tra i ladri
intravisti dallo spioncino e l’imputato e alla stringatezza della relazione di analisi
del DNA, che non consentiva di ritenere accertate le modalità di acquisizione del
profilo genetico dell’imputato conservato nella Banca dati elvetica.
Né, secondo il Giudice, vi era prova che l’impronta fosse stata lasciata
dall’imputato in data anteriore alla commissione del furto e che fosse stato
l’imputato a lasciarla e non altra persona venuta in precedenza in contatto con lo
stesso.

3. La Corte di appello, ripercorsi i motivi di appello proposti dall’appellante
Procuratore generale, rilevava, a ragione della decisione di conferma della
pronuncia assolutoria, che:
– con riguardo al dato di corrispondenza genetica tra l’imputato e il DNA
prelevato dalla porta dell’abitazione dei coniugi Brauer, non erano pervenuti dati
scientifici affidabili che lo comprovassero e non erano colmabili le rilevate
carenze del materiale probatorio con ulteriore attività istruttoria, essendo
mancante, tra gli atti inoltrati dall’Autorità giudiziaria svizzera insieme alla
richiesta di procedere, oltre al tampone relativo al prelievo del profilo genetico
misto dalla superficie della porta dell’appartamento svaligiato, recuperabile con
nuova estrazione del DNA, anche la spiegazione delle metodologie scientifiche e
3

Detta sentenza, su ricorso del Procuratore generale di Torino, era stata

tecniche di formazione della Banca dati della polizia in cui era confluito il profilo
genetico dell’imputato, di impossibile recupero, mentre il potere di controllo
dialettico del materiale scientifico era la precondizione per ritenere affidabile e
autorevole la prova scientifica, secondo i richiamati principi e le svolte
considerazioni in diritto;
– con riguardo al secondo elemento probatorio raccolto, costituito dalla
descrizione fisica dei due ladri, il dato era contrastante con l’ipotesi di accusa,
senza che potesse valere l’opposta fugace visione dei ladri da parte della

complesso fisico, ai capelli e al tipo di abbigliamento.

4. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di appello di Torino, che, ripercorsa a sua volta
la vicenda processuale, chiede l’annullamento della sentenza, dolendosi
dell’apparenza e comunque illogicità della motivazione circa la ritenuta inidoneità
degli elementi di accusa a dimostrare che l’imputato sia l’autore dei fatti
delittuosi.
4.1. Secondo il ricorrente, la Corte, con riguardo alla ritenuta indimostrata
corrispondenza genetica tra l’imputato e il DNA prelevato dalla porta
dell’abitazione dei coniugi Brauer, ha svolto generiche affermazioni di principio
senza spiegare le ragioni della non affidabilità nel caso specifico dei risultati delle
indagini effettuate in territorio svizzero e dell’analisi dei campioni prelevati, che
ha affermato essere non legittime e non compatibili con quelle italiane senza
chiedere chiarimenti ed esaminare le procedure in concreto seguite.
La conformità alle leggi interne è stata attestata nella relazione trasmessa
ed è ricavabile dall’esame della normativa svizzera, e in particolare della legge
federale RS 263 del 20 giugno 2003, e dall’accordo tra l’Italia e la Svizzera del
1998, che ha completato la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in
materia penale del 20 aprile 1959, oltre a essere entrambi gli Stati parte
dell’ENFSI (European Network of Forensic Science Institute), consistente in un
progetto dell’Unione europea che ha permesso di creare linee guida per la
corretta applicazione delle indagini forensi, l’adozione di protocolli pertinenti al
rilievo delle tracce e la individuazione delle regole precauzionali per assicurare le
fonti di prova.
4.2. Né è logica l’argomentazione circa la omessa spiegazione delle
metodologie di formazione della Banca dati in cui è confluito il DNA dell’imputato,
non richiesto alle Autorità svizzere, ed emergente dagli atti, essendo stato
l’imputato destinatario di provvedimenti penali per furti perpetrati in territorio
svizzero.

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Frohlich, che, invece, ne aveva fatto una dettagliata descrizione quanto all’età, al

4.3. Illogica è anche la considerazione della Corte di appello relativa alla
descrizione dei ladri fornita da Frohlich Alice, che è irrilevante ai fini accusatori e
difensivi perché derivata da una visione fugace e distorta, e non dettagliata e
precisa come ritenuto dalla Corte di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, poiché la sentenza impugnata non si sottrae alle

contestandone la idoneità a esprimere, in termini logici, congruenti e completi, le
ragioni giustificative della conferma della pronuncia assolutoria di primo grado.
La questione posta riguarda, in particolare, la idoneità degli elementi di
accusa a dimostrare la individuazione nell’imputato dell’autore dei due furti
consumati e del furto tentato, commessi in Wattwil tra il 3 e il 7 settembre 2009,
che la Corte di appello ha escluso valorizzando, sotto concorrenti profili, la
mancata ricezione da parte dell’Autorità giudiziaria italiana di dati scientifici
affidabili in ordine alla corrispondenza genetica fra l’imputato e il DNA prelevato
sulla porta dell’abitazione dei coniugi Brauer, e la macroscopica mancanza di
corrispondenza per età della descrizione fisica dei ladri a quella dell’imputato.

2. La inaffidabilità del primo elemento è stata correlata in sentenza alla
carenza del materiale probatorio trasmesso dall’Autorità giudiziaria svizzera, e
segnatamente al mancato inoltro del tampone pertinente al prelievo del «profilo
genetico misto dalla superficie della porta dell’appartamento svaligiato», alla
omessa specificazione delle «metodologie scientifiche e tecniche adottate dagli
inquirenti elvetici per estrarre da tale materiale i due profili genetici [..1», e alla
pretermessa spiegazione delle «metodologie attraverso le quali è stata formata
la Banca dati della polizia in cui è confluito il profilo genetico di Stella».
2.1. La Corte di appello, riconoscendo la superabilità della prima carenza con
il «possibile forse» recupero del tampone attraverso la reiterata estrazione del
DNA, ha rimarcato la impossibilità di recuperare l’ultimo elemento assente,
correlando detta impossibilità alla riservatezza e alla stringatezza della relazione
tecnica trasmessa e, per l’effetto, alla impossibilità di comparare «con un
elemento di confronto il profilo eventualmente di nuovo estratto con quello
dell’imputato», non essendo quest’ultimo conservato in nessuna Banca dati in
Italia.
La lettura della motivazione della sentenza, espressa nei termini indicati,
preceduta da una premessa sul tema dell’affidabilità della estrazione dei profili
genetici e dell’adeguatezza delle metodologie adottate per ricostruire il
collegamento diretto tra fatto noto (rilascio del DNA) e fatto ignoto da ricostruire
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censure mosse con il ricorso, che attengono alla struttura della sua motivazione

(attribuibilità di quel rilascio alla condotta di reato), e funzionale al rilevo
conclusivo che l’incorso impasse probatorio era preclusivo, per le parti e per il
Giudice, dell’esercizio del necessario potere di controllo dialettico del materiale
scientifico, mentre fa percepire il contenuto generico ed enunciativo della
premessa, evidenzia la carenza di specificità dei passaggi argomentativi volti a
dare ragione, alla luce della premessa, del discorso giustificativo della decisione.
2.2. Superata, invero, la questione circa il mancato inoltro del tampone di
cui si è detto attraverso l’assertivo e incerto rilievo della sua recuperabilità con la

DNA, la Corte, pur dopo avere elencato le rilevate carenze, ha affidato alla mera
indicazione della sua sussistenza il mancato dettaglio delle metodologie
scientifiche e tecniche adottate dagli inquirenti elvetici per l’estrazione dei profili
genetici, senza spiegare in raccordo con la premessa e rimanendo su un livello di
assoluta sinteticità argomentativa, quali metodologie siano state seguite, le
ragioni della ritenuta non affidabilità degli esiti delle indagini svolte e delle analisi
dei campioni prelevati, i termini di raffronto della non condivisa adeguatezza
delle metodologie alla luce della normativa svizzera (legge RS 363 del 20 giugno
2003 “Legge federale sull’utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per
l’identificazione di persone sconosciute o scomparse”) e della verifica della loro
compatibilità con il diritto italiano e con i principi della collaborazione
internazionale, della cui illustrazione si è fatto carico il ricorrente Procuratore.
2.3. La illogicità delle risposte valutative date dalla Corte di merito, che il
ricorrente contesta, è attestata anche dalla considerazione svolta nella sentenza
con riguardo all’ultimo «elemento assente», ravvisato nella omessa spiegazione
delle metodologie pertinenti alla formazione della Banca dati nella quale è
confluito il profilo genetico dell’imputato.
La Corte, invero, ha giudicato di impossibile recupero il ridetto dato traendo
il suo convincimento dalla riservatezza e stringatezza della relazione trasmessa
agli organi italiani, ritenute l’una e l’altra pregiudicanti la possibilità di procedere
a ulteriore comparazione di profili genetici e apoditticamente preclusive di
ulteriore richiesta, laddove, invece, eventuali dubbi sulla formazione della Banca
dati della Polizia svizzera, sull’inserimento in essa del profilo genetico
dell’imputato, e sull’analisi del DNA dovevano essere sciolti compiendo le
opportune indagini officiose e attivando gli strumenti della cooperazione.

3. Neppure si sottrae al rilievo della illogicità l’iter giustificativo riguardante
la valenza del secondo elemento probatorio, consistente nella descrizione fisica
dei ladri fornita da Frohlich Alice, ritenuta in sentenza, secondo linee

di

apprezzamento concordanti con quelle del Tribunale, «macroscopicamente» non
corrispondente per età a quella dell’imputato.
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reiterazione, non ulteriormente circostanziata, della estrazione del prelievo del

Le deduzioni e obiezioni del Procuratore appellante, afferenti al contenuto
neutro a fini probatori della operata descrizione perché sommaria, in quanto
fugace per avere la Frohlich visto i ladri solo per qualche stante, e distorta per la
visione deformante dello spioncino attraverso il quale la stessa aveva guardato,
sì come sintetizzate nella stessa parte espositiva della sentenza, non hanno
trovato coerente risposta nella decisione, che -genericamente annotando che le
contrastava la dettagliata indicazione fatta dalla Frohlich della complessione
fisica dei ladri, del colore e della lunghezza della loro capigliatura e del tipo di

di esplicitata e meditata disamina in correlazione con le emergenze processuali
evocate nel ricorso.
In questo modo, la Corte, che non ha rilevato eventuale carenza di
specificità dell’appello che potesse incidere sul suo obbligo di fornire a esso una
logica e adeguata risposta, non si è correlata, nella pienezza della cognizione
riservatale a garanzia del doppio grado di giurisdizione, con le indicazioni
censorie dell’appellante svolgendo un’analisi generica, che -senza fare oggetto di
autonoma lettura e rinnovato apprezzamento le emergenze di causa né
comunque dimostrare di averlo fatto- rende assertivo il ragionamento che
sostiene il percorso argomentativo e la sintesi valutativa che lo ha concluso.

4. Conclusivamente, per le ragioni espresse e in coerenza con quanto
rappresentato, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte
di appello di Torino, che procederà a nuovo giudizio, in piena autonomia di
apprezzamento, ma con motivazione immune da vizi logici e giuridici.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione
della Corte di appello di Torino.
Così deciso il 08/02/2017

Il Consigliere estensore

Il Presidente

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