Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2129 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2129 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ILLIANO ANGELO N. IL 09/06/1951
2) SORRENTINO GIUSEPPA N. IL 14/05/1958
avverso l’ordinanza n. 49/2011 TRIB.SEZ.DIST. di CASORIA, del
31/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 16/11/2012

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro mille/00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato i O a camera di consiglio del 16.11.2012
Il

Ritenuto:
che il Tribunale monocratico di Napoli — Sezione Distaccata di Casoria, quale giudice
dell’esecuzione con ordinanza del 31.1.2012 ha rigettato la richiesta di revoca dell’ordine di
demolizione di opere edilizie abusive impartito a ILLIANO Angelo e SORRENTINO Giuseppa
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
— che avverso tale ordinanza gli interessati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la
violazione di legge in ragione della avvenuta acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile da
demolire, asseritamente impeditiva della demolizione ad opera dell’autorità giudiziaria;
— che il ricorso è manifestamente infondato, poiché, secondo la giurisprudenza di questa Corte
Suprema, la demolizione è l’esito obbligato della procedura sanzionatoria prevista dalla disciplina
urbanistica e non viene impedita dall’acquisizione gratuita al patrimonio comunale che consegue
ope legis allo scadere del termine per ottemperare all’ordinanza di demolizione. I due procedimenti
sanzionatori previsti (quello attivato dall’autorità comunale e quello attivato dall’autorità
giudiziaria) sono pertanto convergenti, con la conseguenza che l’ordine di demolizione in caso di
condanna deve essere sempre emanato dal giudice a meno che non risulti: a) che la demolizione sia
già avvenuta; b) che l’abuso sia stato sanato sotto il profilo urbanistico; e) che il consiglio comunale
abbia deliberato che le opere debbano essere conservate in funzione di interessi pubblici ritenuti
prevalenti sugli interessi urbanistici (Sez. III 29 novembre 2005, n. 43294; Sez. III 23 gennaio 2007
n.1904; Sez. III 31 gennaio 2008 n. 4962). L’esecuzione della sentenza non poteva dunque essere
impedita dall’intervenuta acquisizione dell’immobile al patrimonio del Comune, come correttamente
osservato dal G.E.;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
dei ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento,
nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.000,00

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