Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21289 del 09/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 21289 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIZZARDI FABIO N. IL 08/06/1960
avverso la sentenza n. 35/2014 GIUDICE DI PACE di
DOMODOSSOLA, del 15/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/05/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, RIZZARDI FABIO erano ritenuti responsabile di
ingiuria e minaccia in danno della ex convivente Palamara Daniela e condannato
alla pena di € 600 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto appello il difensore dell’imputato,
avvocato Marco Daverio, deducendo vizio di motivazione in ordine agli elementi

ricorrenza delle scriminanti della provocazione e della ritorsione;
– che con ordinanza del 12-14 aprile 2015 l’impugnazione è stata trasmessa
questa Corte, essendo la sentenza inappellabile;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso, datato 15 dicembre 2014, deve essere dichiarato inammissibile ai
sensi dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., poiché l’impugnazione ed i motivi
sono stati sottoscritti, per conto dell’imputato, dall’avv. Marco Daverio, e cioè da
un difensore che non era iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione,
essendo questa intervenuta solo a decorrere dal 26 settembre 2015, come
risulta dall’albo avvocati cassazionisti pubblicato considerazione forense;
– che non assume rilievo la circostanza che l’imputato abbia erroneamente
qualificato l’impugnazione come appello, pur trattandosi di sentenza
inappellabile;
– che, invero, alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile
qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei
professionisti abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, non è
prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. Invero, il principio
introdotto dall’art. 568 comma quinto cod. proc. pen. secondo il quale la
qualificazione data dalla parte all’impugnazione e l’errata individuazione del
giudice competente a deciderla non rende la stessa inammissibile, non consente
tuttavia di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i
diversi tipi di impugnazione. Pertanto, poiché l’art. 613, primo comma, cod. proc.
pen. prevede che il ricorso per cassazione debba essere, se non proposto
direttamente dalla parte, sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale

2

di prova, nonché insussistenza del fatto in relazione ai reati contestati, per la

della Corte di Cassazione, tale condizione dovrà essere soddisfatta anche nel
caso che il ricorso sia stato erroneamente qualificato quale appello, perché in
caso diverso, senza alcun giustificato motivo, verrebbero elusi in favore di chi
abbia erroneamente qualificato il ricorso, obblighi sanzionati per chi abbia
proposto l’esatto mezzo di impugnazione (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013,
Scolaro, Rv. 258000; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549;

– che tale vizio originario dell’atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale
perseguita, non può essere sanato nemmeno dal successivo conseguimento da
parte del difensore della particolare abilitazione richiesta, (tra le altre, Sez. 1, n.
33272 del 27/06/2013, Mana, Rv. 256998; Sez. 1, n. 38923 del 16/09/2004,
dep. 28/09/2004, Olieri, Rv. 229737; Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, dep.
16/06/2004, Pellegrino, Rv. 228729);
– che il superiore rilievo osta alla valida instaurazione del giudizio di
impugnazione ed esime questa Corte da ogni altra considerazione.
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro 2000;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2000 euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 maggio 2016
Il consigliere estensore

l presio -nte

Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Tekuci, Rv. 228119);

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA