Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21288 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21288 Anno 2018
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIACOBBE ANGELO N. IL 18/03/1932
avverso la sentenza n. 167/2016 CORTE APPELLO di MESSINA, del
24/06/2016
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/01/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Wk’í” -.31:,,(E– -1–rí; )2(miqb )
che ha concluso per

Udito, per la rte civile, l’Avv
Uditi dif sor Avv.

Data Udienza: 23/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24/6/2016 la Corte di Appello di Messina ha confermato
il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale cittadino con sentenza
del 16/7/2015 nei confronti di Giacobbe Angelo in ordine al delitto di usura (capo
A) ai danni di D’Angelo Francesco, dal quale si sarebbe fatto promettere e dare,
in corrispettivo di un prestito di euro 3500, la somma di euro 7.000, e del
tentativo di estorsione ai danni della stessa persona offesa (capo B), ed

pena nella misura ritenuta di giustizia.
2.

Ricorre per cassazione l’imputato sollevando i seguenti motivi di

impugnazione:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al tasso di
interesse che si assume praticato, difettando qualsiasi accertamento tecnicocontabile e qualsiasi quantificazione da parte dei giudici di merito. Ricorda il
ricorrente che gli interessi sono usurari se eccedono il limite legale al momento
della pattuizione, e che si era eccepito con l’atto di appello che la persona offesa
aveva riferito in dibattimento di aver restituito capitale e interessi in un anno-un
anno e mezzo, mentre in denuncia aveva parlato di otto anni, e comunque si
riferisce che il Giacobbe avrebbe richiesto il pagamento di somme fino ad epoca
prossima alla proposizione della denuncia. Si deduce, inoltre, la mancanza di
correlazione tra accusa e sentenza, laddove la seconda sposterebbe la
consumazione del reato alla data di esperimento dell’azione giudiziaria, di due
anni successiva ai fatti contestati fino al 2010. Così, rileva il ricorrente che il
capo B) dell’imputazione contesta la tentata pretesa di “ulteriori interessi
usurari”, con accusa che si assume non del tutto comprensibile, tanto che la
sentenza di appello riferirebbe, invece, i fatti di cui al capo B) all’azione penale
intrapresa dal ricorrente, affermando però che questa era rivolta al
conseguimento di capitali, mentre le somme di cui al capo A) andavano imputate
solo ad interessi.
2.2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce l’illogicità e
contraddittorietà della motivazione in quanto la Corte di appello avrebbe confuso
tra loro le condotte riconducibili al prestito usurario con quelle finalizzate ad
ottenere ulteriori somme ed oggetto dell’imputazione di cui al capo B). Si
evidenzia che la sentenza afferma che l’azione giudiziaria è successiva al
tentativo di estorsione di cui al capo B), sicché si tratterebbe di un terzo
episodio, che solo con un salto logico sarebbe stato unificato al primo, mentre i

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escludendo dal primo l’aggravante dello stato di bisogno ha rideterminato la

pagamenti effettuati nel 2003 rivelerebbero•che i fatti, precedenti la novella di
cui alla legge n. 251 del 5/12/2005, sono prescritti.
Con lo stesso motivo di impugnazione si deduce il vizio di motivazione con
riferimento alla determinazione della pena base, invocata nel minimo edittale con
i motivi di appello, al diniego delle attenuanti generiche e della diminuzione
massima per il tentativo.

3. Il ricorso è in parte fondato, in quanto il reato di usura ascritto al
Giacobbe deve ritenersi prescritto.
Come riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte di
Cassazione, infatti, il delitto di usura si configura come un reato a schema
duplice, costituito da due fattispecie – destinate strutturalmente l’una ad
assorbire l’altra con l’esecuzione della pattuizione usuraria – aventi in comune
l’induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi od altri vantaggi
usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle
quali l’una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l’altra dalla
sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato. Ne consegue che nella
prima il verificarsi dell’evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad
effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all’eventuale
rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell’illecito il quale, nel
caso di integrale adempimento dell’obbligazione usuraria, si consuma con il
pagamento del debito, mentre nella seconda, che si verifica quando la promessa
del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona
con la sola accettazione dell’obbligazione rimasta inadempiuta. Ne deriva, in
tema di prescrizione, che il relativo termine decorre dalla data in cui si è
verificato l’ultimo pagamento degli interessi usurari (Sez. 2, n. 38812 del
01/10/2008, Rv. 241452).
Nel caso di specie, è stato ritenuto accertato, sulla base delle dichiarazioni
della persona offesa, riscontrate da quelle di altri testimoni e perfino da
affermazioni del Giacobbe che, a fronte di un prestito originario di 3500,00 euro
ricevuto nel 2002, il D’Arrigo ebbe ad effettuare ripetute e costanti consegne di
denaro contante fino a corrispondere al ricorrente 7000,00 euro nel giro di uno o
due anni. Si tratta all’evidenza di interessi macroscopicamente usurari, sicché
legittimamente il giudice di merito non ha ritenuto necessaria una perizia sul
punto; del resto, secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa
Corte di legittimità, la perizia non rientra nella categoria della “prova decisiva” ed

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CONSIDERATO IN DIRITTO

• il relativo provvedimento di diniego non* è sanzionabile ai sensi dell’art. 606,
comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un
giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in
cassazione (sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Rv. 229665; sez. 6, n. 43526 del
03/10/2012, Rv. 253707; sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Rv. 255152).
L’assegno consegnato per garanzia e, poi, posto all’incasso dal ricorrente e
protestato in data 8/3/2012, con conseguente atto di precetto notificato il

quantomeno perché non risulta incassato, sicché in relazione ad esso non vi è
stata alcuna riscossione dalla quale far decorrere il termine di prescrizione, come
richiesto dall’art. 644 ter cod. pen., né risulta prova certa di altri pagamenti
successivi all’importo di 7000 euro corrisposto entro il 2004 (nell’arco di un anno
e mezzo o due dalla corresponsione del prestito iniziale nel 2002), comunque in
un momento anteriore all’entrata in vigore della novella di cui alla legge n. 251
del 5/12/2005 che ha elevato la pena detentiva massima per il delitto di usura
da sei anni di reclusione a dieci anni di reclusione, atteso che dalla sentenza
emerge che negli anni successivi il D’Arrigo è stato vittima di ripetute richieste di
denaro, con modalità minacciose, ma non risultano ulteriori pattuizioni usurarie
né, comunque, risultano riferiti ulteriori pagamenti di interessi usurari.
In tema di prescrizione, peraltro, l’onere di provare con precisione la data di
commissione del reato non grava sull’imputato ma sull’accusa, con la
conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il
termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l’imputato
e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente (Sez. 2, n. 35662 del
16/05/2014, Rv. 259983), sicché nel caso in esame il termine di decorrenza della
prescrizione va computato al 2004 e, conseguentemente, al momento della
pronuncia della sentenza impugnata era ampiamente decorso il termine massimo
di sette anni e sei mesi previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 161
cod. pen.
4. Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile in quanto attiene
esclusivamente al merito della decisione impugnata. Esula, infatti, dai poteri
della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, riv. 207944; Sez. 4, n.
4842 del 02/12/2003, Rv. 229369) e, nel caso di specie, senza incorrere in vizi

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21/5/2012, invece, non può rilevare ai fini della consumazione del reato,

logici o giuridici, I-e sentenze di merito hanno dato adeguatamente conto di come
il Giacobbe con ripetute minacce rivolte all’indirizzo della persona offesa abbia
tentato di estorcere il pagamento dell’importo del titolo di credito rimasto in suo
possesso: i fatti sono stati riconosciuti provati sulla base delle dichiarazioni del
D’Arrigo e della sua convivente, e riscontrati da quelle dello stesso Giacobbe, che
ha ammesso di essersi recato più volte sotto casa della parte offesa, e la
qualificazione giuridica in termini di tentata estorsione è stata correttamente

4.1. Inammissibili sono anche le doglianze rivolte alla quantificazione della
pena base, indicata in relazione al delitto di cui al capo B) in anni tre e mesi due
di reclusione ed euro 2.600,00 di multa, giacché la graduazione della pena
rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai
principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è
inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di
mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre,
essendo stata esplicitamente determinata tale pena base tenendo particolare
conto, tra l’altro, delle modalità dell’azione e dell’intensità del dolo del delitto,
ritenute sintomatiche di persistenza nel tempo di volontà a delinquere.
Analogamente, la mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche è giustificata da motivazione fondata sulla mancanza di elementi di
resipiscenza del ricorrente e, pertanto, esente da manifesta illogicità e, come
tale, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui
non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della
concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli
elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è
sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2,
n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv.
248244).
5. La sentenza impugnata va annullata, pertanto, senza rinvio limitatamente
al reato ascritto al capo A) perché estinto per prescrizione, eliminando la pena
relativa di mesi quattro di reclusione ed euro 1500,00 di multa di cui all’aumento
per la continuazione disposto con la pronuncia impugnata sulla predetta pena
base.

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operata alla luce del carattere illecito della pretesa,.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato ascritto al
capo A) perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena in
continuazione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso

Il Consig

estensore

Dott. Lucidno imoeriait

Il Presidente
Dott. Matilde Cammino

Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2018

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