Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21288 del 09/05/2016


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 21288 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

5f, fp,r1
0+113~ZA

sul ricorso proposto da:
FULGHERI MARINO N. IL 14/01/1959
FULGHERI GIAMPAOLO N. IL 09/05/1967
avverso la sentenza n. 20/2014 TRIBUNALE di CAGLIARI, del
15/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/05/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, FULGHERI
MARINO e FULGHERI GIAMPAOLO erano ritenuti responsabili di ingiuria in danno
di Orrù Ivo;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, con
atti separati sottoscritti personalmente, deducendo vizio di motivazione in ordine
all’attendibilità della persona offesa, violazione dell’articolo 594 codice penale per

in relazione al diniego della scriminante della provocazione o quanto meno della
relativa all’attenuante;
– che successivamente la persona offesa ha fatto pervenire rinuncia al ricorso
immediato ex articolo 21 D. Lgs. 274/2000 con relativa accettazione degli
imputati datate 9 giugno 2015;

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato; il reato di cui all’art. 594 cod. pen è stato infatti depenalizzato
per effetto dell’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.
La pronuncia può essere adottata da questa sezione, pur in presenza di parte
civile, per l’intervenuta rinuncia al ricorso immediato della persona offesa, la
quale, ai sensi dell’art. 29, comma 5, D. Lgs. 274/2000 “produce gli stessi effetti
della remissione della querela”.
La decisione di annullamento senza rinvio per intervenuta depenalizzazione è
certamente più favorevole all’imputato di quella che prenda atto dell’intervenuta
remissione di querela e per questo va preferita.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato.
Così deciso in Roma il 9 maggio 2016
Il consigliere estensore

l’insussistenza del fatto in relazione all’espressione utilizzata, violazione di legge

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