Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21287 del 05/04/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 21287 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PICARDI FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RIDOLFO GIAN RICO nato il 11/05/1962 a PAVIA

avverso la sentenza del 03/11/2017 del TRIBUNALE di PAVIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
ni d

Data Udienza: 05/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1.Gian Rico Ridolfi ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza ex
art. 444 cod.proc.pen. del Tribunale di Pavia del 3-9 novembre 2017, con cui gli è stata
applicata la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e euro 4000 di multa per il reato di
cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (6 settembre 2017), concesse le attenuanti

considerazione del modesto quantitativo di marijuana (90 gr) e del suo corretto
comportamento processuale.
RITENUTO IN DIRITTO
1.In via preliminare occorre premettere che il ricorso è soggetto ratíone temporis, in base al
criterio di cui all’art. 1, comma 51, della I. n. 103 del 2017, alla disciplina dell’art. 448
cod.proc.pen. nella nuova formulazione, in quanto la richiesta di applicazione della pena risale
a data successiva al 3 agosto 2018 (più precisamente al 3 novembre 2017), sicché è
inammissibile essendo stato proposto per motivi diversi da quelli oggi consentiti al p.m. e
all’imputato dall’art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., che sono esclusivamente quelli attinenti
all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la
sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e delle misure di
sicurezza.
2. Il ricorso è, inoltre, inammissibile in quanto presentato personalmente dal ricorrente in
violazione dell’art. 613 cod.proc.pen. nella nuova formulazione.
2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché -non ravvisandosi motivi di
esonero (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000) – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in quattromila.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 aprile 2018

generiche, ritenute equivalenti alla recidiva, lamentando l’eccessività della pena in

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