Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21285 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21285 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NEZHA ALTIN nato il 18/10/1988 a BERAT( ALBANIA)

avverso l’ordinanza del 23/11/2017 del GIP TRIBUNALE di COMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
lette le conclusioni del PG Marilia Di Nardo, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso,

Data Udienza: 05/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, con due
successivi provvedimenti in data 27 ottobre 2017 e in data 23 novembre 2017,
ha rigettato l’istanza di restituzione in termini avanzata nell’interesse di Nezha
Altin onde poter proporre opposizione a decreto penale di condanna per il reato,
a lui ascritto, di guida in stato d’ebbrezza.
L’istanza era motivata in base alla mancata notifica al difensore di fiducia del

Nezha, il quale non ne informava il suo avvocato, il quale veniva per altre vie a
sapere dell’emissione del provvedimento. La notifica era avvenuta via fax e,
sebbene il difensore allegasse di non avere mai ricevuto il provvedimento di che
trattasi, il giudice ha rilevato che il fax risultava regolarmente trasmesso; perciò,
ritenuta la regolarità della notifica, lo stesso giudice ha rigettato l’istanza.

2. Avverso i suddetti provvedimenti ricorre il Nezha, tramite il suo difensore
di fiducia.
Il ricorso consta di tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il deducente denunzia violazione di legge e vizio di
motivazione del provvedimento, nella parte in cui vi si afferma la regolarità della
notifica e vi si esclude la necessità di una ratifica da parte del difensore
destinatario: tale assunto contrasta con il principio, affermato dall’art. 150
cod.proc.pen., secondo il quale la notificazione a persona diversa dall’imputato
dev’essere eseguita mediante l’utilizzo di mezzi tecnici che garantiscano la
conoscenza dell’atto.
2.2. Con il secondo motivo l’esponente lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione in riferimento al fatto che il provvedimento notificato personalmente
al Nezha non era tradotto in lingua albanese, in violazione dell’art. 143
cod.proc.pen., a fronte del fatto che il Nezha é, appunto, di nazionalità albanese
e non conosce la lingua italiana; per tale ragione egli non ha tempestivamente
reso edotto il proprio difensore della ricezione del provvedimento de quo, e ciò
integra un’ulteriore lesione al diritto di difesa.
2.3. Con il terzo e ultimo motivo l’esponente censura la contraddittorietà,
illogicità e carenza della motivazione dei provvedimenti impugnati, per la notifica
dei quali non é stata utilizzata la posta elettronica certificata, unico mezzo
telematico idoneo: sul punto, é meritevole di censura la motivazione, nella parte
in cui il giudice sostenuto che tale forma di notifica non é obbligatoria.

2

suddetto decreto penale: decreto che invece veniva regolarmente notificato al

3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di
Cassazione ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo e il terzo motivo di ricorso possono essere congiuntamente
trattati. Si tratta in ambo i casi di motivi manifestamente infondati.
E’, infatti, ius receptum che, in tema di notificazioni di atti dei quali siano

debbano essere consegnati al difensore, la mancanza dell’attestazione in calce
all’atto inviato a mezzo telefax, da parte del cancelliere trasmittente,
dell’avvenuto invio del testo originale previsto dall’art. 148, comma

2-bis, cod.

proc. pen. non determina alcuna nullità, ma costituisce mera irregolarità

(ex

multis Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015 – 2016, Reggiani Viani, Rv. 266571; Sez.
F, n. 53570 del 11/09/2014, Colombo, Rv. 261543). E’ perciò sufficiente ad
assicurare la validità della notifica a mezzo fax che la trasmissione del messaggio
inviato al numero di utenza fornito dallo stesso difensore risulti confermata
dall’apparecchio trasmittente, competendo in tal caso al difensore addurre le
ragioni della mancata ricezione, le quali comunque non possono validamente
consistere nell’inosservanza delle regole idonee a garantire l’efficienza
dell’apparecchio (Sez. 2, n. 2233 del 04/12/2013 – dep. 2014, Ortolan, Rv.
258286).
A conferma dell’assunto in base al quale la possibilità di procedere a notifica
a mezzo posta certificata non esclude la facoltà di notificare l’atto a mezzo fax,
deve poi ricordarsi che anche in epoca recente si é ribadito che quest’ultima
modalità di notifica rientra tra le forme ordinarie di notificazione previste dall’art.
148, comma secondo-bis, cod. proc., sicché, per procedere alla stessa, non é
necessario un previo decreto motivato del giudice, ma é sufficiente una
“disposizione” consistente anche in un provvedimento organizzatorio di carattere
generale, estraneo al fascicolo processuale (Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015 dep. 2016, Reggiani Viani, Rv. 266569).

2. E’, del pari, manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso,
attinente alla mancata traduzione in lingua albanese del decreto penale di
condanna destinato al Nezha (essendo questa, secondo quanto dedotto dal
difensore, la lingua del giudicabile).
E’ costante la giurisprudenza della Corte di legittimità nel sostenere che
l’efficacia operativa dell’art. 143 cod. proc. pen. é subordinata all’accertamento
dell’ignoranza della lingua italiana da parte dell’imputato; ed inoltre, come

3

destinatari l’imputato o altra parte privata, in ogni caso in cui essi possano o

affermato da Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, .Jakani, Rv. 216260, l’accertamento
dell’ignoranza della lingua italiana da parte dell’imputato costituisce indagine di
mero fatto il cui esito, se riferito dal giudice con argomentazioni esaustive e
concludenti, sfugge al sindacato di legittimità (si vedano altresì, in terminis, Sez.
U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693, e Sez. 4, n. 39157

del

18/01/2013, Burkhart, Rv. 256389).
Nella specie, vi é totale assenza di prove (e, si soggiunge, di qualsivoglia
indicazione nello stesso ricorso di elementi a tal fine apprezzabili) circa la

unicamente che questi é residente nel nostro Paese, condizione che induce
semmai a ritenere che egli fosse in grado di comprendere la lingua italiana.
All’evidenza i suddetti principi valgono nella loro interezza pur a seguito
della Direttiva 2010/64 UE e della relativa normativa di adattamento (legge
32/2014), ambedue riferibili unicamente all’imputato alloglotta, di cui cioé sia
obiettivamente accertata la mancata conoscenza della lingua italiana.

3. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno
2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non
sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente
va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 5 aprile 2018.

Il Consigliere
Gi

pe

stensore
avich)

Il Presidente
(Giac)
MID Fumu)
„-

mancata conoscenza della lingua italiana da parte del Nezha. Dagli atti risulta

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