Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21283 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21283 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SANTANGELO ANTONINO IVANO nato il 13/10/1989 a CATANIA

avverso l’ordinanza del 07/12/2017 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI, che ha concluso per
l’inammissibilita’
dato atto che alcun difensore è comparso,

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. In data 7 dicembre 2017, il Tribunale del Riesame di Catania ha
annullato, limitatamente ai capi R, T e V dell’imputazione provvisoria, l’ordinanza
con la quale Antonino Ivano Santangelo era stato sottoposto alla misura
cautelare della custodia in carcere dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Catania; é stata quindi disposta la scarcerazione meramente formale
del Santangelo in relazione ai suddetti capi; nel resto l’ordinanza cautelare é

inframuraria del Santangelo in relazione al capo D (associazione a delinquere
finalizzata al traffico di stupefacenti, ex art. 74, d.P.R. 309/1990, aggravata dal
metodo mafioso e dall’agevolazione del clan Cappello — Bonaccorsi) e ai residui
capi W e Y della rubrica, riferiti ad altrettanti reati-scopo di detenzione illecita di
sostanza stupefacente.
Va detto che il Santangelo non proponeva riesame in ordine ai capi W e Y,
ma solo in relazione al reato di associazione a delinquere (della quale non
contestava l’esistenza, ma solo la sua appartenenza al sodalizio) e ai reati-scopo
di cui ai capi R, T e V, in ordine ai quali come detto l’ordinanza primigenia é stata
annullata. Il Tribunale catanese, con particolare riguardo al delitto contestato al
capo D, ha evidenziato che il compendio indiziario a carico del Santangelo,
ritenuto il custode della droga spacciata dall’associazione, é costituito non solo
da intercettazioni, videoriprese, sequestri di stupefacenti e arresti in flagranza,
ma altresì delle dichiarazioni collaborative rese dagli indagati Sebastiano Sardo
(considerato promotore e organizzatore del sodalizio criminoso) e Luigi Cavarra,
nonché dell’altro collaborante Carmelo Di Mauro.

2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Santangelo, con due distinti atti
sottoscritti dai suoi difensori di fiducia, avvocati Mercurelli e Vecchio.

3. Il ricorso a firma dell’avv. Mercurelli consta di due motivi.
3.1. Con il primo motivo l’esponente lamenta nullità dell’ordinanza dolendosi
in particolare del fatto che, pur avendo il Tribunale adìto riconosciuto la carenza
di elementi ai fini dell’attribuibilità all’indagato dell’utenza telefonica n.
392494204, non ne ha tratto le dovute conseguenze con riguardo all’imputazione
provvisoria di cui al capo D; viene poi criticata la scelta del Collegio catanese di
prestare fede, ai fini della conferma del quadro indiziario del reato associativo,
alle dichiarazioni rese dal Sardo e dal Cavarra, in quanto (anche)
autoaccusatorie, censurando inoltre l’assenza di riscontri esterni a tali
dichiarazioni, dell’accertamento circa la reciproca autonomia ed assenza di

stata confermata, con conseguente permanenza dello stato di restrizione

interferenze tra i due dichiaranti, e di qualsiasi ulteriore vaglio critico delle
propalazioni dei due personaggi. Gli ulteriori elementi raccolti sono del tutto
insufficienti (come ad esempio l’identificazione nella persona del Santangelo
nell’Ivano” della conversazione n. 201 del 19 marzo 2015) o non decisivi nel
senso dell’appartenenza associativa dell’indagato (come la custodia dello
stupefacente di cui ai capi W e Y).
3.2. Con il secondo motivo di ricorso l’esponente denuncia nullità
dell’ordinanza sotto il profilo della c.d. contestazione a catena, in riferimento al

ordinanza cautelare per fatti avvinti da connessione qualificata ex art. 12 lettera
B cod.proc.pen. rispetto a quelli di cui all’odierna ordinanza; inoltre, il reato
associativo era stato già consumato in epoca antecedente all’emissione del primo
provvedimento cautelare; e gli elementi posti a base dell’ordinanza genetica
erano stati acquisiti ben prima della conversione dell’udienza preliminare in
giudizio abbreviato relativo ai fatti oggetto della prima ordinanza. Il Tribunale
adìto ha ritenuto di superare l’obiezione valorizzando il fatto che le propalazioni
del Sardo e del Cavarra sono successive rispetto all’avvio del suddetto giudizio
abbreviato; ma in realtà nella misura cautelare oggetto di doglianza sono stati
valorizzati elementi già disponibili e consapevolmente non valutati al momento
dell’adozione del provvedimento cautelare.

4. Anche il ricorso a firma dell’avv. Vecchio si articola in due motivi.
4.1. Con il primo motivo si denuncia la nullità dell’ordinanza impugnata per
perdita d’efficacia della misura cautelare: assume l’esponente che la richiesta di
riesame era stata depositata presso il Giudice di pace di Acireale e trasmessa il
16 ottobre 2017 al Tribunale di Catania, ove perveniva il 25 ottobre, data dalla
quale dovevano essere computati i termini di cui ai commi 5 e 10 dell’art. 309
cod.proc.pen..
4.2. Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di
motivazione in riferimento al reato associativo contestato al capo D: l’esponente
assume che il Santangelo aveva il compito di custodire lo stupefacente in virtù di
un rapporto fiduciario esclusivo con il Sardo, di tal che non vi era un suo
contributo oggettivo e consapevole al sodalizio. Sotto tale profilo, assume rilievo
il fatto che l’ordinanza non faccia riferimento agli indici maggiormente
significativi dell’esistenza di un’associazione (la presenza di una cassa comune;
la distribuzione dei ruoli; i rapporti fra i presunti affiliati).

3

fatto che nei confronti del Santangelo era stata emessa altra precedente

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso formulato dall’avv. Vecchio é fondato e
assorbente di ogni ulteriore questione.
1.1. Nel caso di specie, infatti, come si ricava dalla stessa ordinanza
impugnata (pp. 2-3), la difesa dell’odierno ricorrente, in data 28 novembre 2017,
un’istanza di sollecito della fissazione dell’udienza di riesame, allegando alla

il 16 ottobre 2017) con la prova della trasmissione e della ricezione della
raccomandata da parte del Protocollo generale del Tribunale di Catania.
La pur generica indicazione dell’Ufficio giudiziario di destinazione non elide il
fatto che di tale Ufficio fa parte anche il Tribunale del Riesame. Tanto basta a far
decorrere il termine per la trasmissione degli atti e per la decisione del gravame,
come affermato dalla prevalente e qui condivisa giurisprudenza di legittimità, in
base alla quale la decorrenza del termine di cinque giorni per la trasmissione
degli atti al tribunale inizia dalla ricezione della richiesta da parte della segreteria
del tribunale ordinario, e non dalla concreta consegna dell’atto alla cancelleria
della sezione competente: il tribunale, invero, va considerato come unico ufficio
giudiziario e non hanno rilievo, ai fini dell’art. 309 comma quinto cod. proc. pen.,
i tempi di smistamento degli atti tra le varie ripartizioni interne. (Sez. 4, n. 2909
del 20/12/2005 – dep. 2006, Pristeri, Rv. 232886; in termini vds. Sez. 1, n.
12554 del 21/02/2002, Vaccari, Rv. 221542).
Di tal che non può porsi a carico dell’odierno ricorrente il fatto che l’istanza

de qua sia pervenuta solo il 30 novembre 2017.
1.2. Il mancato rispetto del termine de quo, a norma del comma 10 dello
stesso art. 309, determina l’inefficacia della misura cautelare.

2. Da quanto precede consegue che vanno annullati sia il provvedimento
impugnato, sia, ai sensi dell’art. 309 comma 10 c.p.p., l’ordinanza applicativa
della misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Catania in data 23 settembre 2017 nei confronti del Santangelo, del
quale va ordinata l’immediata liberazione, se non detenuto per altra causa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella emessa dal Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 23 settembre 2017.

4

stessa una copia della richiesta di riesame (depositata molto tempo prima, ossia

Dispone l’immediata scarcerazione del ricorrente Santangelo Antonino Ivano se
non detenuto per altra causa.
Si provveda ai sensi dell’art. 626 c.p.p..
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018.

Il Consigliere esten ‘ore

Il Presidente

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