Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21282 del 09/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21282 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARDIZZONE ROBERTO N. IL 08/06/1950
FARINELLA DONATA N. IL 02/03/1958
RUSSO ROSANNA N. IL 13/07/1966
CONTI MICA MARIA GIUSEPPA N. IL 01/04/1950
SCELFO GINA N. IL 15/06/1953
nei confronti di:
SALERNO GIUSEPPE N. IL 17/02/1945
avverso la sentenza n. 29/2013 TRIBUNALE di TERMINI IMERESE,
del 11/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/05/2016

RILEVATO IN FATTO

– che ARDIZZONE ROBERTO, DONATA FARINELLA, RUSSO ROSANNA, CONTI
MICA MARIA GIUSEPPA e SCELFO GINA impugnano la sentenza in epigrafe con la
quale, in riforma di quella di primo grado, SALERNO GIUSEPPE era assolto dal
reato di diffamazione il loro danno commesso con alcuni esposti, con í quali
aveva denunciato la presenza di irregolarità in un concorso pubblico per

della figlia SALERNO Patrizia Maria Concetta (parlando di

“una criminosa

preordinazione che ha consentito ai soliti amici di occupare i posti”);
– che il difensore delle parti civili sopra richiamate, ha articolato tre motivi:
a) violazione di legge e vizio di motivazione, poiché le espressioni reiteratamente
utilizzate rivestivano sicuramente portata offensiva, essendo le procedure di
progressione verticale assolutamente legittime e non avendo la decisione di
appello superato le argomentazioni della decisione di primo grado;
b)

esercizio di una potestà riservata d’organi amministrativi e vizio di

motivazione, poiché la figlia dell’imputato aveva proposto ricorso al tribunale
amministrativo, con esito negativo e la motivazione in ordine all’elemento
soggettivo del reato risulta inadeguata;
c) carenza motivazionale della decisione di appello che riformi la sentenza di
primo grado, in relazione all’obbligo di motivazione rafforzato che ricorre
secondo la costante giurisprudenza di legittimità;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta

infondatezza, poiché il ricorrente si limita a contestare la pronuncia di
assoluzione, ribadendo la portata offensiva delle parole contenute negli esposti,
senza confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata, la quale
esclude valore diffamatorio alla frase riportata nel capo di imputazione; in
motivazione si legge che l’imputato ha denunciato delle irregolarità alle autorità
giudiziarie preposte, nel pieno esercizio di un diritto, sulla base di elementi che
lasciavano ragionevolmente supporre che la procedura amministrativa non si
fosse svolto legittimamente, tanto che il posto destinato all’area economico

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l’assunzione nel comune di Petralla Sottana, con la vanificazione delle aspirazioni

finanziaria, cui aspirava la figlia dell’imputato, laureata in economia e
commercio, è stato assegnato a CONTI MICA MARIA GIUSEPPA, che non aveva
neanche il diploma di ragioneria;
– che in relazione alla decisione del tribunale amministrativo, la decisione
impugnata sottolinea che il Tar non è entrato nel merito della vicenda, avendo
dichiarato l’inammissibilità del ricorso per mancata osservanza del termine di

– che la mancanza di specificità del motivo dev’essere apprezzata non solo per la
sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente
dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro 2000 per ciascun
ricorrente;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di 2000 euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 9 maggio 2016
Il consigliere estensore

ente

impugnazione del bando di selezione;

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