Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21282 del 07/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21282 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: NARDIN MAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GUARINO GIUSEPPE nato il 14/06/1983 a SIRACUSA

avverso l’ordinanza del 26/06/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE
sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
lette le conclusioni del PG

Data Udienza: 07/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Giuseppe Guarino ricorre_per cassazione avverso cinque ordinanze del

Tribunale di sorveglianza di Udine (nn. 846- 847- 849- 850-851/2017) con cui è
stato rigettata l’opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002 avverso altrettanti
provvedimenti di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2.

Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo con cui si deducono il

vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione per non avere il rigetto

115/2002 è stata superata dalla prova contraria di cui alla documentazione
allegata al ricorso, erroneamente ritenuta insufficiente. Si duole che il giudice
non abbia riconosciuto alcun rilievo alle circostanze che il ricorrente sia stato
ammesso, con altri provvedimenti al patrocinio a spese dello Stato. Rileva che le
ordinanza pretestuosamente fanno riferimento, per giustificare il rigetto a
procedimenti penali riguardanti i familiari, non più attuali essendo risalente ad
indagini dell’anno 2010. Sottolinea che altrettanto pretestuosamente l’ordinanza
afferma costituire motivo di

rigetto la presentazione della dichiarazione

sostitutiva relativa alle condizioni di reddito non conforme al disposto di cui
all’art. 48 d.P.R. 445/2000, perché il richiamo a siffatta norma né previsto
°dall’art. 95 d.P.R. 115/2002.
3.

Con requisitoria scritta il procuratore generale presso la corte di

cassazione ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, rilevando che in
tema di patrocinio di non abbienti il compito di del giudice di condurre
accertamenti in merito alle condizioni economiche e patrimoniali dell’istante è
escluso quando il medesimo versi nella condizione prevista dall’art. 76, comma
4″ bis, d.P.R. 115/2002. Non essendo la documentazione presentata idonea a
vincere la presunzione posta dalla norma, non essendo sufficiente la mera
autodichiarazione, senza l’indicazione di elementi di fatto concreto da cui risulti
in modo univoco l’effettiva situazione economica dell’interessato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Il primo motivo difetta di specificità. Identica questione è stata risolta,

da questa Corte – con riferimento ad altro ricorso di contenuto sovrapponibile a
quello in decisione- affermando che :”L’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede
infatti l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono il petitum. Il requisito della specificità dei motivi implica, a carico
della parte, non solamente l’onere di dedurre le censure che intende muovere a
uno o più punti determinati della decisione ma anche quello di indicare, in modo

tenuto in considerazione che la presunzione di cui all’art. 76, comma 4 bis d.P.R.

chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure stesse, al fine di
consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare
il proprio sindacato (Cass. 18-10-1995, Arra, Rv. 203513). Ne deriva che,
qualora la parte assuma l’omesso esame di una memoria e di alcuni documenti
presentati, è suo onere indicare, con sufficiente precisione e a pena di
inammissibilità, quali fossero i contenuti della memoria e i documenti
asseritamente non esaminati e chiarirne, altresì l’incidenza sul compendio
probatorio già valutato,sì da potersene inferire la decisività rispetto al

Corte di cassazione ricercare dati fattuali o processuali che è onere della parte
interessata rappresentare adeguatamente (Sez. U. 16-7-2009 n. 39061, De
brio, Rv. 244328). Viceversa, nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a
dolersi dell’omessa valutazione dei documenti depositati dal difensore in
udienza…”, senza specificare quali fossero i documenti presentati e ignorati dal
giudice a quo e quale fosse il loro impatto sull’impianto motivazionale del
provvedimento impugnato. Il vizio di motivazione che denunci la mancata
risposta alle allegazioni difensive può però essere utilmente dedotto in
Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati abbiano un chiaro ed
inequivocabile carattere di decísività, nel senso che una loro adeguata
valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di
ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella
adottata (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Rv. 253445). In difetto di qualunque
indicazione in tal senso, da parte del ricorrente, non può dunque non rilevarsi la
genericità della prospettazione della doglianza (cfr. Cass Sez. 4^ n. 6178/2018
del 10.11.2017).
3.

Le ulteriori censure esulano dal novero delle doglianze deducibili in

sede di legittimità, inerendo a vizi di motivazione del provvedimento impugnato
mentre il ricorso per cassazione ex art. 99, comma 4, d. P. R. 30-5-2002, n. 115
è ammesso esclusivamente per violazione di legge. In ordine alla nozione di
violazione di legge le Sezioni unite, chiamate ad affrontare il tema con
riferimento all’analoga previsione di cui all’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.,
hanno chiarito, con formulazione di portata generale e quindi estensibile al tema
in disamina, che in essa rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la mera
presenza di una motivazione apparente, in quanto situazioni correlate
all’inosservanza di precise norme processuali. Non vi rientra invece l’illogicità
manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto
tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606
cod. proc. pen. ( Sez . U., n 2 del 28-1-2004, Ferrazzi). Dunque ove il ricorso per
cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del
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provvedimento impugnato. In difetto di tali specificazioni, non compete alla

vizio di ‘manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione
apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell’art. 125, comma
3, cod. proc. pen., che impone l’obbligo della motivazione dei provvedimenti
giurisdizionali ( Sez. U.,n. 25080 del 28-5-2003, Pellegrino, Rv. 224611). Questo
vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti
minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere
comprensibile

l’iter

logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee

argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che

apparato argomentativo, anche in ordine a singoli momenti esplicativi, essendo
qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a
pena di nullità, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha
infatti perso l’intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge,
differenziandosi pertanto dai difetti logici della motivazione ( Cass. , Sez. 1, 1011-1993, Di Giorgio, Rv. 196361).
4. Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato che, in relazione al
titolo di reato di cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile (416- bis cod.
pen.), vige la presunzione di superamento del reddito di cui all’art. 76, comma 4
bis, d P. R. n. 115 del 2002 e che il Magistrato di Sorveglianza, la cui ordinanza
è stata reclamata ha doverosamente assolto all’obbligo motivazionale facendo
riferimento alle informazioni acquisite da altri procedimenti e fornite dalla DIA e
dalla DNA. A ciò aggiunge che con decreto del 29 marzo 2017 al Guarino è stato
prorogato il trattamento di cui all’art. 41 bis Ordinamento Penitenziario, e che
dal provvedimento si apprende che il gruppo Borgata di cui il Guarino, è
risultato elemento di primissimo piano, è ancora attivo e che nell’ambito di
indagini sfociate in ordinanze di custodia cautelare nei confronti di nove persone,
compaiono la madre ed il fratello dell’istante, la prima con funzioni di gestione
della cassa comune del clan, il che ovviamente fa resistere la presunzione di cui
all’art. 76 comma bis cit… La motivazione del provvedimento impugnato, lungi
dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo
puntuale, coerente, privo di discrasie logiche e del tutto idoneo a rendere
intelligibile l’iter logico-giuridico esperito dal giudice. Ma, quand’anche volesse
accedersi alla prospettazione del ricorrente, secondo cui la motivazione del
provvedimento impugnato non è immune da censure, sul terreno della
razionalità, potrebbe, al più, essere ravvisato un vizio di manifesta illogicità,
irrilevante in sede di legittimità, secondo quanto poc’anzi evidenziato, e non di
assenza o di apparenza di motivazione. Infatti soltanto la mancanza di
qualunque ancoraggio del discorso giustificativo alle risultanze acquisite e di
qualunque riferimento alla specifica fattispecie in disamina determina il vizio di

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hanno giustificato il provvedimento. La carenza assoluta di un riconoscibile

apparenza della motivazione, ravvisabile ove il giudice si avvalga di asserzioni
del tutto generiche e di carattere apodittico o di proposizioni prive di effettiva
valenza dimostrativa (Cass., .n. 24862 del 19-5-2010), determinando così il
venir meno di qualunque supporto argomentativo a sostegno del decisum (Sez.
U., n. 3287 del 27-11-2008; (cfr. (cfr. Cass Sez. 4^ n. 6178/2018 del
10.11.2017)..
5.

Tutto ciò non è riscontrabile nel caso in esame, con la conseguenza che

il ricorso va dichiarato inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle

spese processuali e al versamento della somma di euro duemila in favore della
cassa delle ammende
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

tre

spese processual della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

■1

Così deciso il 7/03/2018

Il ConsiaRre estensore

Il Preidente

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