Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21281 del 09/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21281 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OLIVER MARIA GABRIELA N. IL 14/01/1965
avverso la sentenza n. 464/2012 GIUDICE DI PACE di CESENA, del
21/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/05/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, OLIVER MARIA GABRIELLA era ritenuta
responsabile di ingiuria e minaccia in danno di Piatocchi Anna Maria e
condannata alla pena di C 1.000 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto appello il difensore dell’imputato,
avvocato Luigi Sacchetti, deducendo carenza probatoria ed eccessività della

– che con ordinanza del 10.2.2015 l’impugnazione è stata trasmessa questa
Corte, essendo la sentenza inappellabile;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso, datato 26 febbraio 2014, deve essere dichiarato inammissibile ai
sensi dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., poiché l’impugnazione ed i motivi
sono stati sottoscritti, per conto dell’imputata, dall’avv. Luigi Sacchetti, e cioè da
un difensore non iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, come risulta
dall’albo avvocati cassazionisti pubblicato sul sito internet del Consiglio Nazionale
Forense;
– che non assume rilievo la circostanza che l’imputato abbia erroneamente
qualificato l’impugnazione come appello, pur trattandosi di sentenza
inappellabile;
– che, invero, alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile
qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei
professionisti abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, non è
prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. Invero, il principio
introdotto dall’art. 568 comma quinto cod. proc. pen. secondo il quale la
qualificazione data dalla parte all’impugnazione e l’errata individuazione del
giudice competente a deciderla non rende la stessa inammissibile, non consente
tuttavia di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i
diversi tipi di impugnazione. Pertanto, poiché l’art. 613, primo comma, cod. proc.
pen. prevede che il ricorso per cassazione debba essere, se non proposto
direttamente dalla parte, sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale
della Corte di Cassazione, tale condizione dovrà essere soddisfatta anche nel

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pena anche per il diniego delle attenuanti generiche;

caso che il ricorso sia stato erroneamente qualificato quale appello, perché in
caso diverso, senza alcun giustificato motivo, verrebbero elusi in favore di chi
abbia erroneamente qualificato il ricorso, obblighi sanzionati per chi abbia
proposto l’esatto mezzo di impugnazione (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013,
Scolaro, Rv. 258000; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549;
Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Tekuci, Rv. 228119);

perseguita, al pari del ricorso presentato fuori termine, sicchè osta alla valida
instaurazione del giudizio di impugnazione ed esime questa Corte da ogni altra
considerazione;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro 2000;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna 41k ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2000 euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 maggio 2016
Il consigliere estensore

Il presi

– che tale vizio originario dell’atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale

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