Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21280 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 21280 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Ruggiero Rocco, nato a San Costantino Calabro il 5/7/1962
avverso l’ordinanza del 21/7/2017 del Tribunale di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. Francesco Coruzzi, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 luglio 2017 il Tribunale di Milano ha respinto la
richiesta di riesame avanzata da Ruggiero Rocco, nei confronti dell’ordinanza del
29 maggio 2017 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale,
con cui erano state disposte nei suoi confronti le misure cautelari dell’obbligo di
dimora presso il comune di residenza e dell’obbligo di presentazione alla polizia
giudiziaria, in relazione al reato di cui all’art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. 309/90
(capo 20 della rubrica provvisoria).

2. Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a cinque motivi.

Data Udienza: 23/01/2018

2.1. Con un primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 8 e 11 cod.
proc. pen., a causa della incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, in
quanto le cessioni di sostanze stupefacenti che sarebbero state poste in essere
dal ricorrente erano avvenute in Provincia di Parma.
2.2. Mediante un secondo motivo ha lamentato violazione dell’art. 273,
comma 1, cod. proc. pen., a causa della mancanza di indizi di responsabilità
univoci e concordanti, in quanto la condotta attribuitagli nella ordinanza con cui
era stata applicata la misura cautelare (e cioè aver aiutato un coindagato a

alcuna delle condotte contemplate dalla norma incriminatrice.
2.3. Con un terzo motivo ha denunciato violazione dell’art. 274, lett. b), cod.
proc. pen., per l’insusisstenza di elementi da cui trarre il pericolo di fuga, in
relazione al quale era stata disposta la misura, in quanto egli viveva da lungo
tempo a Fidenza, con la consorte e i figli, e non vi erano elementi di sorta
indicativi della possibilità di fuga.
2.4. Mediante un quarto motivo ha denunciato ulteriore violazione dell’art.
274, lett. c), cod. proc. pen., evidenziando l’insussistenza del pericolo di
recidivanza, desunta in modo generico esclusivamente dalla gravità dei fatti, in
assenza di qualsiasi valutazione della personalità del ricorrente.
2.5. Con un quinto motivo ha denunciato violazione dei principi di
adeguatezza e proporzionalità delle misure di cui all’art. 275 cod. proc. pen., alla
luce della possibilità di esito assolutorio del giudizio di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, peraltro in larga parte riproduttivo dei motivi di riesame, è
inammissibile.

2. Il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata violazione degli artt.
8 e 11 cod. proc. pen., per il mancato rilievo della incompetenza per territorio
del Tribunale di Milano, per non essersi mai recato il ricorrente in Milano, laddove
si erano verificati i fatti, oltre a essere privo della necessaria specificità, essendo
privo di confronto con la motivazione dell’ordinanza impugnata, nella quale la
questione della partecipazione del ricorrente ai fatti e della conseguente
sussistenza della competenza per territorio è stata ampiamente affrontata, è,
comunque, manifestamente infondato.
Il Tribunale, nel disattendere l’analogo motivo posto a fondamento della
richiesta di riesame, ha evidenziato, dopo aver ricostruito le risultanze delle
investigazioni, come al ricorrente sia contestato il concorso nell’acquisto di
sostanza stupefacente in Milano, da Antonio Gullì, e la successiva cessione di tale

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recuperare una somma di denaro da consegnare a un terzo) non integrava

sostanza, a Gianluca Nestola ed altro soggetto rimasto ignoto, in territorio di
Fidenza, con la conseguente sussistenza della competenza per territorio del
Tribunale di Milano, laddove era avvenuta la consegna della sostanza
stupefacente, e quindi si era verificata la consumazione del reato; è stato, infatti,
correttamente ritenuto irrilevante il fatto che il prelievo della sostanza a casa del
Gullì sia stato compiuto da La Valle (in una occasione assieme a Piperno),
giacché ciò era avvenuto in esecuzione degli accordi intervenuti con il ricorrente,
proprio per l’acquisto e il prelievo della sostanza a casa del Gullì: si tratta di
considerazioni pienamente corrette, essendosi perfezionato in Milano l’acquisto

programmato dal ricorrente, e dunque ivi consumato il reato, non
espressamente censurate dal ricorrente, che si è limitato a prospettare la
successiva consegna della sostanza stupefacente in Fidenza, omettendo di
considerare quando evidenziato circa la consegna di detta sostanza in Milano ai
concorrenti dell’indagato, con la conseguente manifesta infondatezza della
censura.

3. Il secondo motivo, mediante il quale è stata denunciata violazione dell’art.
273, comma 1, cod. proc. pen., per l’errata valutazione degli indizi di
responsabilità, è anch’esso inammissibile, sia a causa della sua genericità, sia
perché è volto a conseguire una non consentita rivalutazione degli elementi
indiziari.
Mediante tale censura, infatti, il ricorrente, a fronte della approfondita
ricostruzione del quadro indiziario contenuta nell’ordinanza impugnata, nella
quale sono stati evidenziati gli elementi di responsabilità a carico del ricorrente,
per l’acquisto in Milano della sostanza stupefacente dal Gullì (materialmente
consegnata al La Valle, ma per conto e su incarico del ricorrente, che ha poi
provveduto a smistarla in Fidenza), consistenti nelle risultanze delle
intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche e nei riscontri alle stesse
derivanti dai servizi di osservazione, pedinamento e controllo in Milano (da cui
era emersa la partecipazione del ricorrente, come mandante, all’acquisto della
sostanza stupefacente dal Gullì), si è limitato ad affermare che non
sussisterebbero a suo carico gravi indizi di colpevolezza idonei a consentire di
disporre nei suoi confronti alcuna misura cautelare, in quanto gli elementi emersi
circa il ruolo concretamente svolto non consentirebbero di ritenerlo partecipe
delle condotte illecite: si tratta di doglianza generica e, comunque, non
consentita, in quanto volta a conseguire una riconsiderazione degli elementi
indiziari a disposizione, che, invece, sono stati valutati in modo approfondito e
logico dal Tribunale, con la conseguente inammissibilità anche di tale censura.

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4. Altrettanto generiche risultano le doglianze formulate con il terzo e il
quarto motivo, circa la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274,
lett. b) et c), cod. proc. pen.
Al riguardo, infatti, il ricorrente si è limitato ad affermare di risiedere da
tempo in Fidenza con la propria famiglia e che non vi sarebbero elementi per
ritenere probabile un suo pericolo di fuga, omettendo di considerare che le
misure cautelari disposte nei suoi confronti non sono state applicate in relazione
alla esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. b), cod. proc. pen., con la

Il ricorrente ha poi affermato che il pericolo di recidivanza sarebbe stato
tratto unicamente dalla gravità dei reati, senza adeguatamente valutare la
peculiarità della posizione del ricorrente: anche a questo riguardo il ricorrente ha
del tutto omesso di considerare quanto esposto in proposito nell’ordinanza
impugnata, circa la sussistenza di tale pericolo desunto, per il ricorrente, dalla
sua capacità di venire a contatto con i coindagati La Valle e Pipermo, a loro volta
inseriti a livello professionale nel traffico di stupefacenti, capaci di movimentare
significative partite di cocaina e con ampie diramazioni sul territorio nazionale,
con contatti anche per importazioni dall’estero; dalla capacità dell’indagato di
gestire in autonomia un canale di smistamento della sostanza acquistata nel
territorio del Comune di Fidenza, ponendosi come referente dell’esito dello
smistamento e del recupero dei corrispettivi; da una precedente condanna
riportata dal ricorrente nel 2001 per fatti analoghi. Si tratta di considerazioni
pienamente idonee a dar conto della sussistenza del pericolo di recidivanza, con
specifico riferimento alla posizione del ricorrente, con le quali quest’ultimo ha
omesso di confrontarsi, con la conseguente inammissibilità della censura di cui al
quarto motivo, a cagione della sua genericità e manifesta infondatezza.

5. Del pari inammissibile, per ragioni analoghe, risulta il quinto motivo,
mediante il quale il ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 275 cod. proc.
pen., affermando che in considerazione della eventualità della possibile
assoluzione dell’indagato le misure applicategli sarebbero inadeguate.
Si tratta, nuovamente, di censura generica, priva di confronto, tantomeno
critico, con la motivazione dell’ordinanza impugnata, nella quale il pericolo di
reiterazione di reati della stessa specie è stato ritenuto concreto e attuale (in
considerazione della mancanza di stabile inserimento lavorativo del ricorrente) e
le misure imposte sono state giudicate proporzionate all’addebito, in
considerazione della sua gravità e della sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza e della idoneità di dette misure a salvaguardare la ravvisata
esigenza cautelare, per il costante monitoraggio derivante dall’obbligo di

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conseguente mancanza di concludenza della censura.

presentazione e per la strumentalità alla rescissione dei contatti con i coindagati
e con i destinatari finali degli stupefacenti derivante dall’obbligo di dimora.
D’altra parte il rilievo del possibile esito assolutorio del giudizio non attiene
alla valutazione di adeguatezza delle misure, che richiede solamente l’indagine
della loro idoneità rispetto alle esigenze ravvisate, bensì al quadro indiziario, già
esaminato e ritenuto sussistente dal Tribunale con motivazione adeguata e
immune da vizi logici, con la conseguente mancanza di concludenza della

6. In conclusione il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile, a
cagione della genericità e manifesta infondatezza delle censure cui è stato
affidato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle
Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella
misura di euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 23/1/2018

censura.

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