Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2128 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2128 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GARCIA LATA MARIA SUELY N. IL 03/12/1965
avverso la sentenza n. 141/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di MASSA, del 08/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 16/11/2012

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Gup del Tribunale di Massa, con sentenza emessa 1’08/03/2012, ex art.

444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Garda Lata Maria Suely imputata del reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 09 Ottobre 1990 n. 309, come
contestato in atti – la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed C
22.000,00 di multa.

motivazione, ex art. 606, lett.

e)

cod. proc. pen., in relazione al mancato giudizio

di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante, ex art. 80,
comma 2, d.P.R. 309/1990.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono manifestamente infondate. Il giudizio
di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante dell’ingente
quantità non rientrava nell’accordo raggiunto tra le parti e posto a base della
richiesta di applicazione pena, ex art. 444 cod. proc. pen., come avanzata in atti.

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Garda Lata
Maria Suely con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 16 Novembre 2012

Il Componente estensore

Il Pr iden

2.L’ interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di

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