Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21279 del 09/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21279 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAZZILLI MARIANO N. IL 21/08/1989
avverso la sentenza n. 2107/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
22/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/05/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, MAZZILLI
MARIANO fu ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali, violazione di
domicilio aggravato, minaccia aggravata, danneggiamento aggravato e porto in
luogo pubblico d’un coltello a serramanico e condannato alla pena di otto mesi di
reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
il quale deduce vizio di motivazione in relazione all’articolo 52 cod. pen., poiché

l’avulsione dell’incisivo destro, cagionato da uno dei tanti colpi inferti dalle
persone offese; si censurano inoltre il diniego delle attenuanti generiche e gli
aumenti di pena per la continuazione;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché la sussistenza
della scriminante della legittima difesa è invocata in maniera del tutto aspecifica,
a fronte di una dinamica dei fatti descritta dalla decisione impugnata nella quale
si evidenzia che fu l’imputato a provocare ed aggravare una lite con le persone
offese, recandosi per ben due volte presso la loro abitazione ed introducendosi
con violenza;
– che le attenuanti generiche delle quali si lamenta il diniego sono in realtà state
riconosciute e l’aumento per la continuazione (contestato in modo ancora una
volta aspecifico) è contenuto in appena tre mesi di reclusione;

che in conclusione la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le

conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di
elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione
della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro
2000;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2000 euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 maggio 2016
Il consigliere estensore

Il presi

non si è tenuto conto del referto medico dell’imputato, dal quale risulta

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