Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21277 del 02/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 21277 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Bastianelli Learco, nato a Pesaro il 04/10/1933

avverso la sentenza del 05/10/2015 della Corte d’appello di Ancona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro
Gaeta, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato.

RITENUTO IN FATTO

1. Bastianelli Learco ha proposto ricorso nei confronti della sentenza della
Corte d’appello di Ancona, in data 5 ottobre 2015 di condanna alla pena di anni
uno di reclusione per il reato di cui all’art. 10 bis del d. Igs. n. 74 del 2000 in
relazione all’omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione
rilasciata ai sostituti di imposta per l’anno 2008, per l’ammontare di euro
111.423,00, deducendo, con un unico motivo, l’abrogazione del reato per effetto
della nuova soglia di punibilità a seguito del d.lgs n. 158 del 2015.

Data Udienza: 02/03/2018

2. Il Procuratore generale ha chiesto, in udienza, l’annullamento senza
rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio
perché il fatto non sussiste.
Va preliminarmente considerato che l’art. 8 del d.lgs. 24/09/2015 n. 158,

senso di attribuire rilevanza penale, elevando il precedente limite, unicamente
alle condotte di omesso versamento dell’imposta per un ammontare superiore ad
euro 150.000 per ciascun periodo di imposta; va aggiunto che tale modifica, in
quanto comportante una disposizione più favorevole rispetto alla precedente, si
applica, ex art. 2, comma 4, c.p., anche ai fatti posti in essere
antecedentemente.
Ciò posto, nella specie, l’ammontare non versato è, come da
contestazione, pari ad euro 111.423,00, importo inferiore al limite di legge di cui
sopra.
Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con
la formula «il fatto non sussiste» posto che la soglia di rilevanza penale suddetta
deve ritenersi elemento costitutivo del fatto di reato, contribuendo la stessa a
definirne il disvalore (in tal senso, tra le altre, oltre a Sez. U., n. 37954 del
25/05/2011, Orlando, Rv. 250975, da ultimo, Sez. n. 35611 del 16/06/2016,
Monni, Rv. 268007; Sez. 3, n. 3098 del 05/11/2015, Vanni, Rv 265938).

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 02/03/2018

Il Consigr e (‘ ensore
E

nuela

entrato in vigore in data 22/10/2015, ha modificato il predetto art. 10 bis cit. nel

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