Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21276 del 09/05/2016


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 21276 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

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sul ricorso proposto da:
LUCCA CRISTOFER N. IL 30/11/1987
avverso la sentenza n. 5340/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
30/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/05/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado, LUCCA
CRISTOFER è stato condannato per violazione dell’art. 485 cod. pen. in relazione
all’apposizione di un timbro sulla documentazione presentata in dogana per
l’importazione di un’automobile; avverso detta sentenza ha proposto ricorso il
personalmente l’imputato, deducendo violazione del principio di correlazione tra
accusa e sentenza, in relazione alla riqualificazione dell’originaria contestazione

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato; il reato di cui all’art. 485 cod. pen è stato infatti depenalizzato
per effetto dell’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.
La doglianza era comunque inammissibile per manifesta infondatezza, poiché in
tema di correlazione tra accusa e sentenza, il rispetto del diritto al
contraddittorio è assicurato anche quando il giudice di appello provveda alla
riqualificazione del fatto direttamente in sentenza, senza preventiva
interlocuzione sul punto, in quanto l’imputato può comunque pienamente
esercitare il diritto di difesa proponendo ricorso per cassazione (tra le ultime,
Sez. 2, n. 12612 del 04/03/2015, Bu, Rv. 262778; Sez. 2, n. 46401 del
09/10/2014, Destri, Rv. 261047).

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto n n è previsto dalla
legge come reato.
Così deciso in Roma il 9 maggio 2016
Il consigliere estensore

esidente

ai sensi dell’articolo 494 cod. pen..

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