Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21275 del 09/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21275 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OSMANOVIC ADRIANO N. IL 20/05/1989
avverso la sentenza n. 6566/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/05/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
OSMANOVIC ADRIANO è stato condannato per violazione degli artt. 477-482
cod. pen./ in relazione alla falsificazione di una patente di guida bosniaca, alla
pena di giustizia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso il personalmente l’imputato,
deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in ordine all’affermazione

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché il ricorrente si
limita a contestare la condanna, senza proporre specifiche censure a singoli
passaggi motivazionali della decisione, limitandosi a lamentare la violazione del
principio del ragionevole dubbio;
– che la mancanza di specificità del motivo dev’essere apprezzata non solo per la
sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente
dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro 2000;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2000 euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 maggio 2016
Il consigliere estensore

Il •sidente

di responsabilità per carenza di prova, ricorrendo un ragionevole dubbio;

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