Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21274 del 09/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21274 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KARAJ ERALDO N. IL 22/05/1982
avverso la sentenza n. 2571/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/05/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado KARA3
ERALDO era ritenuto responsabile del delitto di falsificazione di una patente di guida
e condannato alla pena di 5 mesi di reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore

sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione,
essendosi accertata una fattispecie concorsuale, a fronte di una contestazione di
diretta contraffazione; si deduce altresì violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione all’ipotesi del falso grossolano;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché il primo motivo è
manifestamente infondato, giacché è del tutto pacifico secondo molteplici decisione
di questa Corte che “non sussiste la violazione del principio di correlazione tra
accusa e sentenza, qualora l’imputato, cui sia stato contestato di essere l’autore
materiale del fatto, sia riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale,
giacché tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto
addebitato, né può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in
rapporto di continenza e non di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione”
(Sez. 2, n. 12207 del 17/03/2015, Abruzzese, Rv. 263017; Sez. 5, n. 15556 del
09/03/2011, Bruzzese, Rv. 250180);
– che la valutazione in ordine alla grossolanità del falso attiene ad un profilo di
fatto, non è sindacabile in sede di legittimità, laddove, come nel caso in esame, vi è
stato in concreto l’accertamento in ordine alla buona qualità del documento
contraffatto, che non è esclusa dai sospetti iniziali della polizia locale, dotata di
particolare esperienza;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro 2000;

P. Q. M.

dell’imputato, avv. Daniele Sussman detto Steinberg, deducendo nullità della

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 2000 euro in favore della cassa delle
ammende.

2

Così deciso in Roma il 9 maggio 2016

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