Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21271 del 27/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 21271 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI BRESCIA
nei confronti di
IAZZI SANDRO, nato a Cremona il 18.5.1953
SALAMI LORIANO, nato a Cremona il 23.1.1954

avverso la sentenza in data 29.6.2016 del Tribunale di Cremona
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Giulio Romano, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 29.6.2016 il Tribunale di Cremona ha dichiarato, per
quanto qui interessa, non doversi procedere per intervenuto giudicato nei
confronti di Sandro lazzi e Loriano Salami, imputati del reato di cui all’art. 2
d.lgs 74/2000 per aver, in qualità di amministratori della Ivesa s.n.c., indicato
nella dichiarazione fiscale relativa all’anno 2008, al fine di evadere le imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, componenti negativi di reddito costituiti da costi
diversi da quelli effettivi in forza di una falsa fattura. Risulta dalla sentenza di

Data Udienza: 27/02/2018

merito che i predetti, avendo venduto con atto del 30.10.2008 un capannone
industriale al prezzo di C 150.000 a Ubi leasing s.p.a. che contestualmente lo
cedeva in leasing alla s.r.l. lcup, avevano registrato la fattura emessa da Jcup
dell’importo di C 101.000,00 oltre IVA relativa a lavori di demolizione e
rifacimento del manufatto, risultata falsa, deducendo nella dichiarazione dei
redditi del 2009 tale importo dal prezzo pattuito, così da ridurre l’importo Irpef
dovuto sulla plusvalenza e risultare a credito di IVA per l’importo di C 20.200,
corrispondente all’IVA assolta sulla predetta fattura, ma che per tali fatti
entrambi gli imputati erano già stati sanzionati dall’AdE di Cremona a seguito

pecuniaria pari all’ammontare dell’imposta, integralmente pagata.
Avverso il suddetto provvedimento il procuratore Generale della Repubblica
di Brescia ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il
quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 649 c.p.p.,
in primo luogo che la sanzione amministrativa era stata inflitta al solo lazzi quale
legale rappresentante della società e che perciò non poteva ravvisarsi
preclusione all’esercizio dell’azione penale in conseguenza dell’avvenuta
irrogazione per lo stesso fatto di una sanzione formalmente amministrativa, ma
di carattere sostanzialmente penale quando non via sia coincidenza tra la
persona chiamata a rispondere in sede penale e quella sanzionata in via
amministrativa. In secondo luogo deduce che non trova applicazione il principio
del ne bis in idem di cui all’art. 649 c.p.p. nel caso di procedimento penale per il
quale sia stata già irrogata una sanzione amministrativa di carattere
sostanzialmente penale secondo l’interpretazione dell’art. 4 del Protocollo CEDU,
all’uopo rinviando alla sentenza EDU Grande Stevens c. Italia del 4.3.2014 posto
che il giudice avrebbe dovuto al più sollevare questione di legittimità
costituzionale dell’art. 649 c.p.p. in relazione all’ar. 4 Protocollo n. 7 CEDU

CONSIDERATO IN DIRITTO

Dal momento che la sanzione amministrativa, inflitta peraltro al solo lazzi
in qualità di legale rappresentante della società, risulta irrogata ai sensi dell’art.
1, secondo comma d.lgs 471/97 per dichiarazione infedele per indicazione di un
reddito imponibile inferiore a quello accertato stante la deduzione di un costo
fittizio, e dunque per un fatto diverso dal reato in contestazione nel presente
procedimento, costituito dall’utilizzo di fattura per operazione inesistente
attraverso la quale erano stati indicati nella dichiarazione annuale dei redditi
elementi passivi fittizi, occorre verificare se sussista la preclusione all’azione
penale di cui all’art. 649 cod. proc. pen., quale conseguenza della già avvenuta
irrogazione, per lo stesso fatto, di una sanzione amministrativa ma formalmente
2

dell’accertamento fiscale a carico della società e dei soci, con una sanzione

”penale”, ai sensi dell’art. 7 CEDU: la preclusione in esame è stata infatti negata
allorquando le due procedure risultino complementari, in quanto dirette al
soddisfacimento di finalità sociali differenti, e determinino l’inflizione di una
sanzione penale “integrata”, che sia prevedibile e, in concreto,
complessivamente proporzionata al disvalore del fatto (Sez. 2, n. 9184 del
15/12/2016 – dep. 24/02/2017, P.G. in proc. Pagano, Rv. 269237).
Va al riguardo, inoltre, richiamato il concorrente principio affermato da
questa Corte a seguito delle sentenze della Corte EDU 4 marzo 2014, Grande

applica il divieto del “ne bis in idem”, previsto dall’art. 649 cod. proc. pen., nel
caso di procedimento penale avente ad oggetto il medesimo fatto per il quale sia
stata già irrogata una sanzione amministrativa di natura “sostanzialmente
penale” secondo l’interpretazione dell’art. 4 Protocollo n. 7 CEDU adottata dalla
Corte EDU (Sez. 3, n. 25815 del 21/04/2016 – dep. 22/06/2016, P.G. in proc.
Scagnetti, Rv. 267301 secondo cui il giudice di merito, in una fattispecie
concernente il reato art. 10-ter d.lgs. 74/2000, avrebbe eventualmente dovuto
sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 cod. proc. pen. per
violazione dell’art. 117 Cost. in relazione all’art. 4 Prot. n. 7 CEDU piuttosto che
dichiarare il non doversi procedere).
Pur dovendo la fattispecie in esame essere esaminata alla luce dei sopra
richiamati orientamenti giurisprudenziali, preliminare è tuttavia il rilievo
dell’intervenuta prescrizione del reato in contestazione. Poiché nelle more del
giudizio di legittimità il reato in contestazione si è estinto per prescrizione,
essendo il relativo termine maturato alla data del 30.3.2017, deve disporsi in
limine, con riguardo ai due imputati lazzi Sandro e Salami Loriano,
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

P.Q.M.

Annulla senza rinvio con riguardo a lazzi Sandro e Salami Loriano la sentenza
impugnata per essere il reato estinto per prescrizione
Così deciso il 27.2.2018

Il Consigliere estensore

Il Pr sidente

Donatella Galterio

Gasta1e Andreazza

Stevens c. Italia e 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi, in forza del quale non si

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