Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2127 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2127 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

Williams Jones Wesley, nato in Nigeria il 31.12.87
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso sentenza della Corte d’Appello di Torino del 26.3.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva
La decisione qui impugnata ha confermato la condanna inflitta al ricorrente per avere
detenuto e ceduto in parte vari quantitativi di droga (sia cocaina che eroina e marijuana) parte
della quale da lui ingerita in ovuli e quindi espulsa.
Il presente gravame denuncia manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui
esclude una assoluzione per uso personale della marijuana sul rilievo che «il Calderone, sentito
a s.i.t., aveva riferito di avere già comprato in precedenza della marijuana dall’imputato, anche
se non in quell’occasione» Si ricorda, infatti, che, se Williams avesse voluto cedere la marijuana
certamente lo avrebbe fatto visto che calderone gliela aveva espressamente richiesta mentre
invece, come risulta da un precedente contatto telefonico, l’imputato – alla richiesta di
marijuana aveva risposto di avere della “white” e Calderone aveva accettato.
Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia il diniego delle attenuanti generiche e la
eccessività della pena.

Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.

Data Udienza: 16/11/2012

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna delle ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012

Il Pr sidente

Quanto al primo motivo, non si può fare a meno di constatare come esso muova
dall’erroneo presupposto di ritenere che questa S.C. possa rivalutare i fatti per trarne
conclusioni diverse, anche ove teoricamente possibile, infatti, tale non è il compito di questa
corte di legittimità che, nel controllo sulla motivazione deve solo accertarsi che quest’ultima sia
stata fornita e non sia manifestamente illogica.
Tale è certamente il caso in esame visto che i giudici, dopo aver correttamente dato
atto delle dichiarazioni del Calderone, osservano che, comunque, la marijuana che il Williams
aveva con sé doveva ritenersi ugualmente destinata allo spaccio considerato il fatto che
«mentre svolgeva attività di spaccio in strada, avesse con sé della marijuana ripartita in tre
involucri».
Analogo erroneo taglio prospettico presentano le critiche che il ricorrente muove alla
sentenza per il diniego delle attenuanti generiche avvenuto sulla base del richiamo al fatto che
le presenti contestazioni sono state accertate a carico dell’imputato a distanza di soli sei giorni
dall’arresto per un fatto analogo. Di certo, si tratta di considerazione pienamente valida sul
piano della obiettività dei fatti e della logica e non è quindi censurabile che i giudici non
abbiano valutato quella precedente condotta nell’ottica delle motivazione che l’avevano
determinata.

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