Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21269 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 21269 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Arcuri Michele Antonio, nato a Spezzano Piccolo il 23/4/1953
avverso la sentenza del 20/1/2017 della Corte d’appello di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 novembre 2015 il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Siena, in esito a giudizio abbreviato, condannò Antonio Arcuri alla
pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, in relazione a plurime violazioni
dell’art. 2 d.lgs. 74/2000, commesse quale titolare dell’impresa individuale
omonima, in relazione alle dichiarazioni delle imposte dirette e della imposta sul
valore aggiunto degli anni 2007 (capo A della rubrica), 2008 (capo B), 2009
(capo C) e 2010 (capo D).
La Corte d’appello di Firenze, provvedendo con la sentenza del 20 gennaio
2017 sulla impugnazione dell’imputato, ha dichiarato non doversi procedere in
relazione al reato di cui al capo a) della rubrica perché estinto per prescrizione,
ha rideterminato la pena in anni uno, mesi due e giorni 20 di reclusione per i
residui reati, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Data Udienza: 23/01/2018

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a quattro motivi.
2.1. Mediante un primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 585 e
603 cod. proc. pen., per la mancata rinnovazione dell’istruttoria in grado di
appello, allo scopo di acquisire l’originale del documento denominato “Fatture
Radicondoli” (allegato sub 5 all’avviso di accertamento della Agenzia delle
Entrate), che avrebbe consentito di accertare se il ricorrente era tra i soggetti

STAR TEAM di fatture relative a operazioni inesistenti, posto che nella copia di
tale documento i beneficiari delle operazioni (ai quali le somme portate dalle
fatture venivano pressoché interamente restituite in contanti) erano stati
cancellati, sicché dall’originale avrebbe potuto trarsi la prova della estraneità del
ricorrente alla vicenda.
2.2. Con un secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 2 d.lgs.
74/2000 e dell’art. 192 cod. proc. pen. e mancanza e illogicità manifesta della
motivazione, con riferimento alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato
ascrittogli.
Ha ribadito la doglianza relativa alla insussistenza di elementi a proprio
carico, giacché entrambe le pronunce di condanna si erano fondate su
accertamenti condotti nei confronti di un terzo, l’associazione sportiva STAR
TEAM, emittente delle fatture ritenute afferenti a operazioni inesistenti, senza
alcuna indagine riguardo alla condotta tenuta dal ricorrente, omettendo di
considerare il pagamento delle fatture emesse dalla STAR TEAM, la
documentazione della attività sportiva svolta da tale associazione, i vantaggi
conseguiti dalla impresa del ricorrente da tali sponsorizzazioni.
2.3. Mediante il terzo motivo ha proposto analoghe censure riguardo alla
affermata sussistenza dell’elemento soggettivo del reato ascrittogli, in quanto la
prova della consapevolezza della fittizietà delle operazioni di cui alle fatture
emesse dalla STAR TEAM era stata tratta unicamente, in modo apodittico, dalla
natura fittizia di altre fatture e dalla natura di “cartiera” di tale associazione,
omettendo di considerare il documentato pagamento da parte dell’imputato delle
fatture emesse dalla STAR TEAM e il fatto che dello svolgimento delle prestazioni
(cioè l’inserimento del logo dell’impresa del ricorrete sulle autovetture sportive
della STAR TEAM) gli era stato fornito un rendiconto con allegata
documentazione fotografica.
2.4. Con un quarto motivo ha lamentato mancanza assoluta di motivazione
in ordine al motivo di appello mediante il quale era stato chiesto il
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte d’appello
aveva del tutto omesso di considerare.

che avevano beneficiato della emissione da parte della associazione sportiva

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato solamente in relazione al quarto motivo.

2.

Il primo motivo, mediante il quale è stata lamentata la mancata

assunzione di una prova decisiva da parte della Corte d’appello, è inammissibile
per mancanza di specificità della censura.
Va, infatti, ricordato che può essere censurata la mancata rinnovazione in

motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste
illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di
decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate
provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello
(così Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, PR., Rv. 261799; conf. Sez. 2, n. 48630
del 15/09/2015, Pircher, Rv. 265323), giacché può ritenersi decisiva, secondo la
previsione dell’art. 606, lett. d), cod. proc. pen., solamente la prova che,
confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione del
provvedimento impugnato, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe
sicuramente determinato una diversa pronuncia, ovvero quella che, non assunta
o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (così Sez. 4,
n. 6783 del 23/01/2014, Di Meglio, Rv. 259323).
Nel caso in esame, nel quale, tra l’altro, si è proceduto con rito abbreviato
non condizionato, i giudici di merito hanno concordemente fondato l’affermazione
di responsabilità e, in particolare, l’accertamento dell’inesistenza delle operazioni
sottostanti le fatture indicate dal ricorrente nelle sue dichiarazioni fiscali, su un
complesso di elementi indiziari, deponenti in modo univoco in tal senso. Sono
stati, infatti, evidenziati: la mancanza di una sede effettiva delle associazioni
sportive emittenti le fatture; la riconducibilità di tali associazioni al medesimo
gruppo di persone; il mancato versamento delle quote associative da parte dei
soci; la coincidenza tra l’incasso degli assegni emessi dai beneficiari delle
prestazioni e il contestuale prelievo di somme di ammontare leggermente
inferiore all’importo di tali assegni; l’inesistenza delle autovetture sportive
utilizzate per le sponsorizzazioni (di cui l’imputato aveva fornito alla polizia
giudiziaria le fotografie allo scopo di dimostrare l’effettività delle prestazioni
oggetto delle fatture), essendo emerso che le stesse non avevano partecipato
alle competizioni indicate o vi avevano partecipato ma con altre squadre.
A fronte di tale ricostruzione, pienamente logica e idonea a sorreggere
l’affermazione della fittizietà delle operazioni sottostanti le fatture indicate nelle
dichiarazioni fiscali del ricorrente, quest’ultimo, nel censurare tale accertamento,
si duole della mancata acquisizione dell’originale del documento denominato

3

appello dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato

”Fatture Radicondoli”, nel quale sono riepilogate le somme incassate dalla STAR
TEAM e le successive restituzioni di denaro per contanti, in quanto nella copia
prodotta in giudizio i nomi dei beneficiari di tali restituzioni di somme di denaro
sono stati occultati, affermando che l’acquisizione di tale originale avrebbe
consentito di verificare con certezza se il ricorrente fosse effettivamente o meno
tra i soggetti destinatari di tali restituzioni.
Tale doglianza, oltre a essere volta a sindacare un accertamento di fatto
compiuto in modo pienamente logico, sulla base di consolidate massime di
esperienza, da parte dei giudici di merito, è privo della necessaria e indefettibile

specificità, in quanto omette del tutto di considerare il complesso della struttura
logico – argomentativa della sentenza impugnata e i plurimi elementi indiziari
sulla base dei quali le operazioni di sponsorizzazione sottostanti le fatture in
questione sono state ritenute inesistenti, e non indica neppure la portata decisiva
dell’elemento di prova della cui mancata acquisizione il ricorrente si duole, cioè la
sua idoneità a disarticolare l’impianto argomentativo e la forza dimostrativa della
motivazione della sentenza impugnata.
Inoltre la Corte d’appello, nel disattendere la richiesta di acquisizione
dell’originale di tale documento, ha concordato sulla circostanza della mancata
indicazione dell’Arcuri in tale documento, quale beneficiario delle suddette
restituzioni di somme poco prima pagate con assegni nello stesso indicate,
spiegando che tale documento aveva rilievo solamente al fine di dimostrare che
tale associazione, emittente le fatture, era fittizia e aveva la sola funzione di
emettere fatture relative a operazioni inesistenti, onde consentire ai destinatari
delle stesse di utilizzarle nelle proprie dichiarazioni, cosicché la doglianza risulta
priva di concludenza anche sotto tale ulteriore profilo.

3. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati
congiuntamente, essendo con entrambi stata denunciata violazione degli artt. 2
d.lgs. 74/2000 e 192 cod. proc. pen. e illogicità manifesta della motivazione, in
relazione alla affermazione della sussistenza dell’elemento oggettivo e di quello
soggettivo del reato ascritto all’imputato, sono infondati.
A fronte della evidenziata logicità e adeguatezza della motivazione,
mediante la quale sono stati illustrati i plurimi e univoci elementi indiziari sulla
base dei quali è stata ricavata la fittizietà delle operazioni sottostanti le fatture
indicate nelle dichiarazioni fiscali del ricorrente, quest’ultimo si duole di tale
accertamento, lamentandosi, in particolare, della mancata considerazione di una
serie di circostanze di fatto, tra cui: il pagamento delle fatture; la
documentazione della partecipazione alle competizioni sportive in occasione delle
quali sarebbero state effettuate le sponsorizzazioni oggetto delle fatture; la
congruità dei relativi importi; il buon andamento dell’attività d’impresa del
4

t

ricorrente (operante nel settore caseario); la mancata indicazione del nome del
ricorrente nel suddetto documento denominato “Fatture Radicondoli”.
Si tratta di doglianze infondate, non essendo idonee a individuare vizi della
motivazione, che risulta, invece, pienamente adeguata, bensì volte a proporre
una non consentita lettura alternativa degli elementi a disposizione, onde
dimostrare l’effettività delle operazioni e, soprattutto, la inconsapevolezza del
ricorrente della loro eventuale fittizietà, che, invece, è stata ritenuta dalla Corte
d’appello sulla base di argomenti logici, essendo stata evidenziata l’anomalia del

fatturato dell’impresa del ricorrente, nonché della mancanza di verifiche di sorta
da parte del preteso beneficiario di tali sponsorizzazioni e della assoluta
mancanza di apparente esistenza dei soggetti emittenti le fatture in questione: si
tratta di considerazioni coerenti con gli elementi a disposizione e conformi a
consolidate massime di esperienza, che il ricorrente censura sul piano della
ricostruzione della vicenda sul piano del merito, proponendo doglianze non
consentite nel giudizio di legittimità.

4.

Il quarto motivo, mediante il quale è stata lamentata l’omessa

considerazione del motivo d’appello relativo al diniego delle circostanze
attenuanti generiche, è fondato.
Dette circostanze non erano, infatti, state riconosciute all’imputato dal primo
giudice e tale diniego era stato oggetto di specifico motivo d’appello (come
riportato anche nella narrativa della sentenza impugnata), che non è stato, però,
considerato dalla Corte d’appello, che nel rideterminare il trattamento
sanzionatorio, a seguito della dichiarazione di estinzione per prescrizione del
reato commesso mediante la presentazione della dichiarazione relativa all’anno
2007, ha del tutto omesso di considerare tale doglianza, con la conseguente
necessità di annullare sul punto la sentenza impugnata, onde consentire ai
giudici di merito di esaminare tale motivo d’appello.

5. La fondatezza di tale motivo, che determina la costituzione di un valido
rapporto processuale di impugnazione, impone il rilievo della estinzione per
prescrizione del reato commesso mediante la presentazione della dichiarazione
relativa all’anno 2008, verificatasi il 18 marzo 2017, cosicché la sentenza
impugnata deve essere annullata, senza rinvio limitatamente al reato di cui al
capo b) perché estinto per prescrizione, e con rinvio ad altra Sezione della Corte
d’appello di Firenze relativamente ai reati di cui ai capi c) e d) in ordine alla
applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, mentre nel resto il ricorso
deve essere rigettato.

5

regolare ricorso a forme di sponsorizzazione sportiva di costo rilevante rispetto al

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di cui al
capo b) perché estinto per prescrizione e con rinvio ad altra Sezione della Corte
d’appello di Firenze relativamente ai reati di cui ai capi c) e d) in ordine alla
applicabilità delle circostanze attenuanti generiche.
Rigetta il ricorso nel resto.

Il Consigliere estensore
Giovanni Liberati

Il Pr,i.ente
Gasto

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Così deciso il 23/1/2018

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