Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21267 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21267 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

Data Udienza: 04/04/2018

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
BOUGHANMI HAKIM nato il 13/10/1965
PEDONE CARLO nato il 22/09/1991 a PIACENZA

avverso la sentenza del 19/10/2017 del GIP TRIBUNALE di PIACENZA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;

)),

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti in epigrafe ricorrono per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di
Piacenza recante applicazione della pena ai sensi dell’art.444 c.p.p. in ordine al reato di cui
all’art. 73 DPR 309/1990.
A motivo del ricorso lamentano mancanza di motivazione sulle condizioni per
l’applicazione dell’art. 129 cod proc pen, sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla congruità
della pena.

ripetutamente affermato il principio che l’obbligo di motivazione della sentenza non può non
essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo
sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale
con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ciò
implica, tra l’altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al
richiamato art.129 c.p.p., ivi compresa la particolare tenuità del fatto, deve essere
accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni
delle parti emerci a.ao concreti element: circa la possibile applicazione di cause di non punibilità,
dovendo invece r tenersi sufficiente, in casa contrario, una motivazione consistente nella
enunciazione, arche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le concioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 (S.U. 27 marzo 1992, Di
Benedetto; S.U. 27 dicemore 1995. Serafino). Tale orientamento è stato concordemente
accolto dalla giurisprudenza successiva. Anche per ciò che riguarda gli altri tratti significativi
della decisione, che riguardano precipuarne.nte la qualificazione giuridica del fatto, la
continuazione, l’e.,:stenza e la comparazione ieUe circostanze, la congruità della pena e la sua
sospensione, la costante giurisprudenza da c:uesta Corte, nel solco delle enunciazioni delle
Sezioni Unite, ha affermato che !a motivazione ben può essere sintetica ed a struttura
enunciativa, puro’re il risuT che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Né
l’imputato può acre interesse a lamentare- una siffatta motivazione censurandola come
insufficiente e so::acitandone una più analitica„ d& momento che la volontà del giudice coincide
esattamente con a volontà pattizia de!
D’altra parta, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad
avvalersi della fa:z12.1 di con:estare ‘accusa. Ne consegue, come questa Corte ha più volte
avuto modo di a – ‘.’enmare, che ‘imputato nor può prospettare con il ricorso per cassazione
censure che co:nvcigono il patto dal medesimo accettato.
Nei caso di soec:e il oudize dà conto Ce, alla luce degli atti, la pena è correttamente
determ ata e ch.- -.ob: v: sono :e cone:zionl per una diversa e più favorevole pronunzia.
bcw-s: sono

L’impugnazione é manifestamente infondata. Va rammentato che questa Corte ha

Segue a norr -sa aelVart.61S c.p.p. la coneanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento ec versan -ienrso in favo:-. e ::seila cassa delle ammende, della somma di C
3.000,00 a titolo cS sanzione pecuniaria ciascuno, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inarns -s-iissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e al versamento

la sornr:”,:i dl C 3.000,02 ::scuro in favore della cassa delle ammende.

Il lorssigliere

mensore

Il Presidente

Cos deciso L. 2:onia ll 4 aspAe 201_8

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