Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21266 del 04/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21266 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
POL PRERA nato il 10/10/1998
avverso la sentenza del 10/11/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
Data Udienza: 04/04/2018
OSSERVA
1. L’imputato POL Prera propone ricorso contro la sentenza in epigrafe, con la
quale è stata confermata la condanna inflittagli in abbreviato per il reato di cui all’art.
73 co. 5 d.P.R. 309/90 in relazione alla detenzione a fini di spaccio di più quantitativi di
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., per manifesta
infondatezza del motivo (con il quale la parte ha dedotto vizio della motivazione in
punto pena) senza tuttavia tener conto della giustificazione addotta dal giudice
d’appello, rispetto alla quale non si apprezza alcuna effettiva critica [cfr., sul contenuto
essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud.
(dep.
21/02/2013),
Rv.
254584;
Sez.
U.
n.
8825
del
27/10/2016
Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi
possono applicarsi anche al ricorso per cassazione].
3.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e a quello della somma di euro 3000,00 in
favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost.
186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 04 aprile 2018
cocaina e crack.