Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21265 del 09/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21265 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI ROCCO DOMENICO N. IL 30/12/1969
avverso la sentenza n. 1134/2015 TRIBUNALE di TERAMO, del
09/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/05/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,
fu applicata a DI ROCCO DOMENICO per il reato contestato la pena concordata con
la pubblica accusa nella misura di 1 anno, 1 mese e 10 giorni di reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, avv. Pasquale Provenzano, deducendo mancanza della motivazione in
ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.;

– che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 cod. proc. pen. per l’applicazione della pena su
richiesta, ivi compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la
pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad
escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie
delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si
verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo
provvedimento o indicati nell’atto di gravame (assolutamente generico sul punto),
dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette condizioni fosse
mancante (si vedano in proposito, fra le altre: Sez. 4, n. 7768 del 11/05/1992,
Longo, RV 191238; Sez. 3, n. 1693 del 19/04/2000, Petruzzelli, RV 216583; Sez. 2,
n. 27930 del 21/05/2003, Lasco, Rv. 225208; Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006,
Koumya, Rv. 234824; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622; Sez.
2, n. 6455 del 17/11/2011 – dep. 17/02/2012, Alba, Rv. 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro 2000;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 2000 euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 9 maggio 2016
Il consigliere stensore

Il presidente

CONSIDERATO IN DIRITTO

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