Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21263 del 09/05/2016


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 21263 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

5 e’) T e 191 A
~DIN-1~

sul ricorso proposto da:
POLETTI GASTONE N. IL 16/03/1937
avverso la sentenza n. 9/2013 TRIBUNALE di SONDRIO, del
22/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/05/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, POLETTI
GASTONE fu ritenuto responsabile di lesioni personali in danno di Smersi Duilio;

atto del difensore, con il quale deduce l’estinzione del reato per remissione di
querela e contestuale accettazione intervenute rispettivamente in data 7 e 13
novembre 2014;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che deve essere emessa sentenza di annullamento senza rinvio, per essere il
reato estinto per remissione di querela, essendo questo procedibile a querela di
parte;
– che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio
idonei a riconoscere la prova evidente dell’innocenza dell’imputato, nè, in
generale, l’incontrovertibile insussistenza del fatto, peraltro comportando i vizi
denunciati con il primo motivo un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso
dalla intervenuta estinzione dei reati;
– che l’estinzione del reato per essere intervenuta remissione di querela
ritualmente accettata in pendenza del ricorso per cassazione, determina
l’estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va
rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato
tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv.
227681), come è avvenuto nel caso di specie.;
– che in conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio,
perché i reati sono estinti per remissione di querela;
– che in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico
del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc.. pen., comma 4);

P. Q. M.

2

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con

annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato contestato è estinto
per remissione di querela. Pone le spese a carico del querelato POLETTI
GASTONE.
Così deciso in Roma il 9 maggio 2016
Il presi i ente

Il consigliere estensore

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