Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21263 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21263 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUIDO GIUSEPPE nato il 16/02/1990 a LECCE

avverso la sentenza del 20/10/2017 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 04/04/2018

OSSERVA

1. L’imputato GUIDO Giuseppe propone ricorso contro la sentenza in epigrafe,
con la quale è stata confermata la sua condanna in abbreviato per il delitto di cui
all’art. 73 d.P.R. 309/90 (detenzione a fine di spaccio di Kg. 25,340 di marijuana, pari a

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché
proposto per motivi manifestamente infondati ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.,
riguardanti il trattamento sanzionatorio, con i quali si riproducono profili di censura già
adeguatamente esaminati dal giudice del gravame, attraverso un percorso
argomentativo del tutto congruo, logico e non contraddittorio che si sottrae al sindacato
di legittimità [sui limiti del quale, cfr., sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; n.
25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Il ricorrente non ha sviluppato una effettiva critica
al ragionamento svolto dai giudici di merito [cfr., sul contenuto essenziale dell’atto
d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013),
Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv.
268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per
cassazione]. sez. 2 n. 7986 del 18/11/2016 Ud. (dep. 20/02/2017), Rv. 269217],
proponendo argomenti in fatto preclusi in questa sede.
3.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della
cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 04 aprile 2018

76.204,80 dosi).

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