Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21261 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21261 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PICARDI FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RODRIGUEZ CABRERA KEBLER JOSE’ nato il 03/07/1985

avverso la sentenza del 20/06/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

Data Udienza: 04/04/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rodriguez Cabrera Kebler Jose ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha
riconosciuto colpevole del reato di cui agli 81 c.p. e 73, comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990.
A motivo del ricorso lamenta la carente e manifestamente illogica motivazione in ordine alla
quantificazione della pena.
Il ricorso è inammissibile, atteso che è del tutto generico e si limita a riprodurre le censure già
formulate e valutate in appello. In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si

censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una
critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l’indicazione delle ragioni della loro
decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013
ud., dep. 21/02/2013, rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016 ud., dep.
14/09/2016, rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre
totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il
vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al
provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione). Peraltro, La graduazione della
pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed
attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo
obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod.
pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il
richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una
specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran
lunga superiore alla misura media di quella edittale, come non è accaduto nel caso di specie (Sez.
2, n. 36104 del 27/04/2017 Ud. (dep. 21/07/2017 ) Rv. 271243).
Alla

inammissibilità

del

ricorso,

riconducibile

a

colpa

del

ricorrente

(Corte

Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese
processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2018

limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l’aggiunta di frasi incidentali di

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