Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21260 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21260 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KAKAAMIN SVAR SALAR KAKAMIN nato il 28/08/1994 a KIRKUK( IRAQ)

avverso la sentenza del 25/09/2017 del GIP TRIBUNALE di BOLZANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;

Data Udienza: 04/04/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Kakaamin Svar SaLar Kakamin ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in
epigrafe recante applicazione della pena ai sensi dell’art.444 c.p.p. in ordine al reato di cui
all’art. 73 DPR 309/1990 lamentando carenza di motivazione in ordine alla affermazione della
penale responsabilità.
L’impugnazione é manifestamente infondata. Questa Corte ha ripetutamente affermato
il principio che l’obbligo di motivazione della sentenza non può non essere conformato alla

argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato
dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ciò implica, tra l’altro,
che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art.129 c.p.p.,
ivi compresa la particolare tenuità del fatto, deve essere accompagnato da una specifica
motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi
sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita,
che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento ex art.129 (S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto; S.U. 27 dicembre
1995, Serafino). Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza
successiva. Ciò irphca che, per quanto r5guarda la qualificazione giuridica del fatto, la
continuazione, l’esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità della pena e la sua
sospensione, la costante giurisprudenza da c…uesta Corte, nel solco delle enunciazioni delle
Sezioni Unite, ha affermato che la motivazione ben può essere sintetica ed a struttura
enunciativa, purche ii risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Né
l’imputato può

EV:2re i nteresse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come

insufficiente e sollecitiaindone una più analitica., da! momento che la volontà del giudice coincide
esattamente con la volontà pattizia del
D’altra parto,attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad
avvalersi della facaT à di contestare !’accusa. Ne consegue, come questa Corte ha più volte
avuto modo di aicfe:- . are, che l’imputato r.or pL.P prospettare con il ricorso per cassazione
censure che coimiai.gono il patto dal medesimi a accettato.
Nei caso di ocecie il giudice dà conto che, Dila luce degli atti, la pena è correttamente
determinata e .c.ho :.ch: vi sono le cond’zioni i7er ra diversa e più favorevole pronunzia.
Il ricorso é qu’nd nan -wn:ssibile.
Segue a nor— dell’art.616 c.p.p. la corfdar . r, a del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed r. versamento in favore de!!,3 cassa delle ammende, della somma di C
3.000,C0 a titolo h., sch:zione pecuniarta, nor.. – ,–nérdendo ragion: di esonero.

C

a

particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al ve.- samento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 4 aprile 2018

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