Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21258 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21258 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PICARDI FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ACHY TAHER nato il 06/05/1992

avverso la sentenza del 15/09/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

Data Udienza: 04/04/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Taher Achy ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole dei
reati di cui agli artt. 73, comma 5, e 80 lett. a (capo a) e 73, commi ibis e 4, (capo b) del d.P.R. n.
309 del 1990.
A motivo del ricorso lamenta la carente e manifestamente illogica motivazione in ordine alla
quantificazione della pena e la violazione degli art. 99 e 133 c.p., essendo, peraltro, stato valutato
l’allarme sociale derivante dalla cessione dello stupefacente a persona minore sia ai fini

Il ricorso è inammissibile, atteso che le doglianze prospettano elementi di fatto sottratti al
sindacato di questa Corte di legittimità laddove la motivazione dei giudici di merito sia, come nel
caso di specie, congrua, non manifestamente illogica e priva di contraddizioni, e risultano, peraltro,
ripetitiva di quelle già formulate in appello. In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i
motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l’aggiunta di frasi
incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove
difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l’indicazione delle ragioni
della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del
21/01/2013 ud., dep. 21/02/2013, rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016 ud.,
dep. 14/09/2016, rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre
totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il
vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al
provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione).
Alla

inammissibilità

del

ricorso,

riconducibile

a

colpa

del

ricorrente

(Corte

Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese
processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2018

dell’aggravante sia ai fini della determinazione della pena.

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