Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21257 del 09/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21257 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAGLIETTO PIERMARIO N. IL 18/11/1951
avverso la sentenza n. 4104/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
15/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;

Data Udienza: 09/05/2016

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha

sostanzialmente confermato, rimodulando la pena, la sentenza di primo grado
che aveva condannato Maglietto Piermario per i reati di rissa, lesioni personali,

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, personalmente, denunciando il mancato proscioglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il motivo si sostanzia
in una generica contestazione circa la liceità della propria condotta, tale da
indurre il Giudicante al proscioglimento, senza, peraltro, confrontarsi con la
motivazione dell’impugnata sentenza;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro duemila;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 maggio 2016.

danneggiamento aggravato e porto di strumenti atti ad offendere;

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