Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21256 del 09/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21256 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
X. UMBERTO N. IL 27/05/1978
avverso la sentenza n. 2637/2014 CORTE APPELLO di BARI, del
07/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;

Data Udienza: 09/05/2016

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza X. Umberto è stato condannato alla
pena di giustizia per il delitto di violazione degli obblighi della misura di sicurezza
personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno;

l’imputato, personalmente, senza indicare alcuna doglianza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 581 e 591 cod.proc.pen. in quanto il ricorrente ha pensato
bene di non indicare, all’atto dell’impugnazione, motivi di doglianza avverso
l’impugnata sentenza;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 maggio 2016.

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

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