Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21256 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21256 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARANO DOMENICO nato il 20/04/1994 a ROMA

avverso la sentenza del 16/03/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 04/04/2018

OSSERVA

1. L’imputato MARANO Domenico propone ricorso contro la sentenza in epigrafe,
con la quale è stata confermata la sua condanna per i reati in continuazione di cui
all’art. 73 d.P.R. 309/90 (detenzione a fine di spaccio di gr. 72,290 lordi di sostanza

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché
proposto per motivi manifestamente infondati ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.,
con i quali si riproducono profili di censura relativi al trattamento sanzionatorio, tuttavia
già adeguatamente esaminati dal giudice del gravame, attraverso un percorso
argomentativo del tutto congruo, logico e non contraddittorio che si sottrae al sindacato
di legittimità [sui limiti del quale, cfr., sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; n.
25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).
Quanto agli aumenti a titolo di continuazione, peraltro, alla luce del prevalente
orientamento di questa Corte, secondo cui deve ritenersi congruamente motivata la
sentenza che faccia riferimento alle modalità dei fatti ed ai precedenti penali specifici
degli imputati; non sussiste, invece, l’obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di
pena a titolo di continuazione, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della
quantificazione della pena-base [cfr. sez. 5 n. 27382 del 28/04/2011, Rv. 250465; sez.
2 n. 49007 del 16/09/2014, Rv. 261424; sez. 5 n. 29847 del 30/04/2015, Rv. 264551;
sez. 5, n. 25751 del 05/02/2015, Rv. 264993; sez. 2 n. 43605 del 14/09/2016, Rv.
268451; sez. 2 n. 34662 del 07/07/2016, Rv. 267721;n. 50699 del 04710/2016,
Rv. 268908; sez. 4, n. 23074 del 22/11/2016 Ud. (dep. 11/05/2017 ) Rv. 270197].
3.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 04 aprile 2018

stupefacente di tipo cocaina, per un totale di 481 d.s.m.) e all’art. 385 cod. pen.

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