Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21255 del 09/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21255 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALIZIA COSIMO parte offesa nel procedimento
c/
IGNOTI
avverso l’ordinanza n. 12540/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PALERMO, del 21/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;

Data Udienza: 09/05/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza 21 aprile 2015 il GIP presso il Tribunale di Palermo ha
disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di ignoti per il reato di

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la parte
offesa, e cioè il fratello del defunto a mezzo del proprio procuratore,
evidenziando la nullità del provvedimento per violazione di legge e illogicità della
motivazione.
3. Risulta, altresì, pervenuta memoria nell’interesse del ricorrente che
insiste per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2.

In diritto, l’articolo 409, comma 6 cod.proc.pen. prevede che

l’ordinanza di archiviazione sia ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità di
cui all’articolo 127, comma 5, cod.proc.pen., tutte ipotesi relative alla violazione
delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di
consiglio.
La giurisprudenza di questa Corte ha, poi, chiarito come esulino dalla
possibilità di assoggettare al ricorso tutte le questioni attinenti al merito ovvero
alla congruenza della motivazione (v. Cass. Sez. IV 8 aprile 2008 n. 22297).
3. In fatto, questa volta, il ricorrente si duole in merito alla pretesa
violazione di legge nascente dal mancato corretto esame dell’atto di opposizione
e degli ulteriori richiesti atti istruttori.
4.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente

condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma
di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

istigazione al suicidio.

Così deciso il 9 maggio 2016.

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