Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21255 del 04/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21255 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PICARDI FRANCESCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PACINELLI ANGELO nato il 28/09/1976 a ROMA
avverso la sentenza del 30/03/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
Data Udienza: 04/04/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Angelo Pacinelli ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole
del reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, concesse le attenuanti generiche e
qualificatele equivalenti alla recidiva contestata.
A motivo del ricorso lamenta la violazione di legge e la carente motivazione in relazione agli
artt. 69 e 99, quarto comma, c.p.
censure già formulate in appello e adeguatamente valutate dal giudice di merito. Va ricordato che
sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con
l’aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed
apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e
l’indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di
merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 ud., dep. 21/02/2013, rv. 254584; v. anche Sez. 4, n.
38202 del 07/07/2016 ud., dep. 14/09/2016, rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per
cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in
cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva
argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione).
La Corte di Appello di Roma ha, difatti, motivato in modo puntuale e del tutto logico il giudizio
di equivalenza, fondato sul disposto dell’ultimo comma dell’art. 99 c.p., tra le concesse attenuanti
generiche e la recidiva, previa riqualificazione della stessa come reiterata e specifica, con
eliminazione dell’erroneo riferimento all’infraquinquennalità non contestata.
Alla
inammissibilità
del
ricorso,
riconducibile
a
colpa
del
ricorrente
(Corte
Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese
processuali e di una somma che congruamente si determina in 2000 euro, in favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2018
Il ricorso è inammissibile, atteso che la doglianza formulata in quanto si limita a riproporre le