Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21254 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21254 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

DEIDDA DANIELE nato il 17/09/1988 a ROMA

avverso la sentenza del 09/06/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;

Data Udienza: 04/04/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73, V comma, DPR 309/1990 ( detenzione a fini
di spaccio di gr 13.11 di cocaina, ripartiti in bustine, da cui erano ricavabili 42 dosi medie
singole) è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, in ordine al trattamento sanzionatorio la

acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. La Corte d’appello, richiamando
anche la motivazione della sentenza di primo grado, ha osservato che le modalità del fatto
(l’imputato aveva tentato di sfuggire al controllo degli operanti dandosi alla fuga), il
quantitativo e la qualità della sostanza, nonchè l’esistenza di precedenti penali specifici
giustificavano la dosimetria della pena inflitta.
Queste le precise considerazioni dei giudici di merito, a fronte delle quali il ricorrente non ha
dedotto specifiche nuove doglianze, limitandosi a riproporre le medesime censure già rigettate
in sede di gravame, attinenti al fatto che i due precedenti penali risalivano al 2011 e al 2013.
In relazione all’adeguatezza della pena appare, invero, assolutamente corretto e insindacabile
in sede di legittimità il rilievo fattuale del giudice di merito in ordine ai connotati di allarmante
gravità che rendono l’imputato immeritevole di un più mite trattamento sanzionatorio.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 2.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2018

pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative

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