Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21253 del 04/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21253 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VENTURA MARIO nato il 01/12/1953 a ROMA
avverso la sentenza del 04/04/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;
Data Udienza: 04/04/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ventura Mario ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che ha confermato il giudizio
di colpevolezza per il reato di cui all’art.73 D.P.R.n.309/90.
A motivo del ricorso lamenta carenza di motivazione in relazione alla mancata
qualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità.
La doglianza, già disattesa dalla Corte territoriale con corretta ed adeguata motivazione
La Corte romana, richiamando la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ha infatti
escluso la configurabilità dell’ipotesi attenuata di cui all’art.73, quinto comma, del citato D.P.R.
avuto riguardo al numero di dosi medie ricavabili della sostanza sequestrata (pari a 257), in
considerazione della potenziale diffusività d& danno per la salute pubblica
del 19/09/2013, Rv. 256610; Sez. 3,
(Sez. 6, n. 39977
n. 27064 del 19/03/2014, Rv. 259664; Sez. 3,
n.
23945 del 29/04/2015 Rv. 263651), tenuto conto del fatto che lo stesso imputato ha
ammesso di dover destinare tutta l’eroina in suo possesso allo spaccio.
Queste le precise considerazioni dei giudici di merito, a fronte delle quali il ricorrente
non ha dedotto specifiche nuove censure.
Alla inammissibilità del
ricorso,
riconducibile a colpa del
ricorrente (Corte
Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle
spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 2000 euro, in favore della
cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2018
e meramente ripropositiva di uno dei motivi di appello, è manifestamente infondata.