Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21252 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21252 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PICARDI FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOSCATO RAFFAELE nato il 31/12/1978 a ROMA

avverso la sentenza del 30/11/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

Data Udienza: 04/04/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Raffaele Moscato ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole
del reato di cui agli artt. 81, 110 e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.
A motivo del ricorso lamenta la violazione di legge, essendo stato applicato un aumento di
pena per la continuazione, nonostante si fosse in presenza di un unico fatto, essendo detenzione e
cessioni avvenute in unico contesto spazio-temporale.

tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma
terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. – secondo cui non possono essere dedotte in
cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili
di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in
grado d’appello – trova la sua “ratio” nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un
difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non
investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4,
n. 10611 del 04/12/2012 ud. , dep. 07/03/2013, rv. 256631; v. anche da ultimo Sez. 3, n. 16610
del 24/01/2017 ud., dep. 04/04/2017, rv. 269632, secondo cui non possono essere dedotte con il
ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di
pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione.).
Alla

inammissibilità

del

ricorso,

riconducibile

a

colpa

del

ricorrente

(Corte

Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese
processuali e di una somma che congruamente si determina in 2000 euro, in favore della cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2018

Il ricorso è inammissibile, atteso che la doglianza formulata non risulta proposta in appello. In

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