Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21251 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21251 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PICARDI FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FATI KARIM nato il 12/09/1991

avverso la sentenza del 06/12/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

Data Udienza: 04/04/2018

o

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fati Karim ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del
reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
A motivo del ricorso lamenta la carente motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del
fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso è inammissibile.

laddove la motivazione dei giudici di merito sia congrua, non manifestamente illogica e priva di
contraddizioni.
La Corte di Appello di Roma ha, infatti, esposto in maniera coerente i motivi per cui non si è
proceduto alla riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del
1990 (quantitativo detenuto, ben superiore alle decine di dosi, e guadagni consistenti), che
risultano, peraltro, conformi con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in
tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante
del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia
quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono
all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della
condotta criminosa), dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell’attenuante
quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico
protetto sia di “lieve entità” (Sez. 3, n. 32695 del 2015, rv. 264491).
Alla

inammissibilità

del

ricorso,

riconducibile

a

colpa

del

ricorrente

(Corte

Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese
processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2018

La doglianza prospetta elementi di fatto sottratti al sindacato di questa Corte di legittimità

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