Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21250 del 04/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 21250 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NGOZI JAMES nato il 10/10/1977

avverso la sentenza del 07/03/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 04/04/2018

OSSERVA

1. L’imputato NGOZI James propone ricorso contro la sentenza in epigrafe, con
la quale è stata confermata la sua condanna in abbreviato alla pena di anni sei di
reclusione ed euro 20.000,00 di multa per concorso nel reato di cui all’art. 73 d.P.R.

sostanza stupefacente di tipo eroina, suddivisa in 77 ovuli, per un totale di 7.358 dosi).
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché
proposto per motivi manifestamente infondati ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.,
con i quali si riproducono profili di censura relativi al trattamento sanzionatorio, tuttavia
già adeguatamente esaminati dal giudice del gravame, attraverso un percorso
argomentativo del tutto congruo, logico e non contraddittorio che si sottrae al sindacato
di legittimità [sui limiti del quale, cfr., sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; n.
25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Il ricorrente non ha sviluppato una effettiva critica
al ragionamento svolto dai giudici di merito, funzione tipica dell’impugnazione essendo
invece quella di una critica argomentata al provvedimento che si realizza, a pena di
inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), attraverso la presentazione di motivi
che devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta [cfr., sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in
motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584; Sez.
U. n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822, sui motivi
d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione]. sez. 2 n.
7986 del 18/11/2016 Ud. (dep. 20/02/2017), Rv. 269217].
3.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 04 aprile 2018

309/90 (importazione illecita e detenzione a fine di spaccio di gr. 1.100 circa di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA